Pubblicato il 17 Febbraio 2022

 Circolare INL numero 1 del 2022: Obblighi formativi SSL

Circolare INL numero 1 del 2022: Obblighi formativi SSL

L'Ispettorato Nazionale del lavoro ha pubblicato la circolare INL numero 1 del 2022 con oggetto "art. 37, D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021) – obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro".

All'interno della circolare vengono fornite le indicazioni relative alle novità in ambito formazione introdotte dalla legge 215/2021 con riferimento alla formazione di datori di lavoro, dirigenti preposti.

Esaminiamo il contenuto della circolare in questo articolo.

 Circolare INL numero 1 del 2022 - Obblighi formativi SSL

Circolare INL numero 1 del 2022: formazione datore di lavoro

Una prima novità riguardante la formazione, contenuta nell'art. 37 comma 7 del D.Lgs. 81/08, stabilisce che il datore di lavoro (ma anche dirigenti e preposti) debba ricevere "adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico" secondo il programma che verrà identificato dalla conferenza Stato-Regioni entro il 30 Giugno 2022.

In sede di conferenza Stato-Regioni dovrà essere stabilito: “un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:
a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.

Tramite questo accordo verranno determinate la durata e i contenuti minimi della formazione dei datori di lavoro.

Circolare INL numero 1 del 2022 - formazione datore di lavoro 

Circolare INL numero 1 del 2022: formazione dirigenti e preposti

In riferimento alla formazione di dirigenti e preposti è necessario sottolineare erano già previsti alcuni obblighi formativi nell'art. 37 del D.Lgs. 81/08 per queste figure.

In particolare al comma 7 si poteva leggere:"i dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono: a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; c) valutazione dei rischi; d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione".

La nuova formulazione prevede, per dirigenti preposti "un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione a compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo" stabilendo inoltre che "per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi”.

Circolare INL numero 1 del 2022 - formazione dirigenti e preposti

Circolare INL numero 1 del 2022: Obblighi formativi, prescrizione e obblighi di addestramento

Dato che gli obblighi formativi per  preposti, datori di lavoro e dirigenti verranno stabiliti entro il 30 Giugno 2022 dalla conferenza Stato-Regioni, questi non potranno essere elementi utili a fine della prescrizione secondo il D.Lgs. 758/1994.

Per quanto concerne l'obbligo di addestramento è necessario sottolineare che già nell'art. 37 D.Lgs. 81/08, al comma 5, si prevedeva che dovesse essere svolto "da persona esperta e sul luogo di lavoro" ma, con la nuova legge 215/2021, viene aggiunto che "l’addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato".

Con questa nuova previsione è evidente che qualora nell'addestramento manchi un'esercitazione applicata e/o una prova pratica, verrà registrata una violazione degli obblighi di addestramento.

Diverso trattamento spetterà invece per il mancato "tracciamento" in un registro informatico dell'addestramento per cui non è prevista alcuna sanzione (anche se è possibile che verrà emanata una disposizione in futuro data l'utilità di questa tipologia di tracciamento).

 Obblighi formativi, prescrizione e obblighi di addestramento

Riferimenti:

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Abbiamo già programmato un corso preposti conforme alla nuova legge 215/2021 e un corso di aggiornamento per preposti conforme alla nuova legge 215/2021, scoprili visitando i link.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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