Pubblicato il 23 Settembre 2022

Attestato Sicurezza sul Lavoro: il dipendente ha il diritto di riceverlo?

Attestato Sicurezza sul Lavoro: il dipendente ha il diritto di riceverlo? 

Il datore di lavoro ha l’obbligo di consegnare gli attestati relativi alla frequentazione di Corsi sulla Sicurezza? Questa domanda ci viene spesso posta e merita quindi un approfondimento.

Abbiamo già trattato il tema nell’articolo relativo al diritto per gli ex dipendenti alla consegna degli attestati dei corsi frequentati…facciamo ora nuovamente il punto della situazione. 

Per rispondere a questa domanda è necessario fare una premessa: il Testo Unico sulla Sicurezza (D. Lgs 81/2008) non prevede che il datore di lavoro consegni ai suoi dipendenti alcun attestato relativo alla frequentazione di Corsi in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Perché il Testo Unico non prevede l’obbligo di consegna dell'attestato sicurezza sul lavoro?

Ecco cosa riporta il comma 14:

14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.

Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.

Il Testo Unico all’art.37 prevede un “Libretto Formativo del Cittadino” dove andrebbero inserite tutte le competenze acquisite a seguito dello svolgimento di corsi di formazione. Nel 2008, quando queste disposizioni sono entrate in vigore, si riteneva che le Regioni, incaricate a istituire il Libretto Formativo del Cittadino, avrebbero agito velocemente per renderlo realmente attivo.

Ad oggi non esiste ancora questo strumento che consentirebbe ai soggetti responsabili di organizzare ed erogare la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro di rilasciare gli attestati.

L’inadempimento da parte delle Regioni ha portato all’assenza di un vero e proprio obbligo. Anche se la richiesta di un ex dipendente di ricevere gli attestati ricevuti durante il cessato rapporto di lavoro è legittima non può essere supportata da una legge presente nel d.lgs. n.81/2008.

Nel 2012, per riempire il buco legislativo, la Conferenza Stato Regioni ha ritenuto necessario rispondere al problema precisando che è “opportuno” che vengano consegnate delle copie degli attestati per consentire a lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro stessi di poter usufruire dei relativi crediti formativi.

 

Cosa prevede la legislazione sulla Privacy in merito alla richiesta di attestati dei corsi frequentati?

Premesso che secondo il d.lgs. n.81/2008 non esistono obblighi sanzionabili verso il Datore di Lavoro che si rifiuta di consegnare gli attestati in ambito sicurezza frequentati esiste però la possibilità da parte del lavoratore di appellarsi alla legislazione relativa alla Privacy.

Secondo un provvedimento del Garante della Privacy datato 19 giugno 2000

“Anche gli attestati di qualificazione professionale conseguiti durante il rapporto di lavoro possono costituire dati personali che il dipendente ha diritto di richiedere, in base alla legge sulla privacy, al suo ex datore di lavoro”.

Gli attestati contengono infatti i dati personali del discente e dunque il lavoratore ha diritto a richiederne l’accesso.

L’articolo 15 del GDPR (UE) N.2016/679 relativo al “Diritto di accesso dell’interessato” sottolinea che il titolare del trattamento deve fornire una copia di tutti i dati personali oggetto di trattamento e quindi di “tutte le informazioni personali custodite negli archivi dell’azienda ivi incluse quelle inerenti ai giudizi e alle note di qualifica professionale”.

Cosa fare concretamente per ricevere una copia dell’attestato del corso sulla sicurezza?

Secondo la normativa che abbiamo illustrato il dipendente ha diritto a ricevere una copia dell’attestato, che può essere richiesto direttamente all’ente di formazione qualora questo sia anche il Titolare del Trattamento dei Dati.

Nel caso in cui i provvedimenti del Garante e il GDPR non venissero rispettati sono previste sanzioni penali e l’intervento delle Autorità che si potrà avvalere della collaborazione di altri organi dello Stato.

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