Accordo Stato Regioni formazione sicurezza 2024: quali sono le modifiche ai corsi per lavoratori, preposti e dirigenti?
Il vecchio accordo Stato Regioni del 2011 verrà abrogato e sostituito dai contenuti dell’accordo del 2024. Vediamo quali saranno le modifiche rilevanti.
Cominciamo con una prima nota
“Per ogni corso di formazione deve essere individuato un unico soggetto formatore. Nel caso in cui il corso di formazione sia organizzato da più soggetti formatori, tra questi dovrà essere individuato il soggetto formatore responsabile del corso cui spettano gli adempimenti previsti a carico dello stesso da parte del presente accordo.”
Questo perché sul mercato si trovano attestati che riportano molti loghi di cui non si capisce chi è l’ente formatore. In realtà spesso questo non è un errore, ma una situazione non conforme in cui conviene confondere le acque.
Rimane la possibilità per i datori di lavoro di organizzare direttamente i corsi di formazione ex art. 37, comma 2, nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, a condizione che venga rispettato quanto previsto dal presente Accordo (requisiti dei docenti, registro, verifiche ecc). Viene specificato che però i requisiti della parte IV non sono obbligatori in questo specifico caso.
Non si sono più i 60 giorni
Finalmente non ci sono più i 60 giorni dall’assunzione del dipendente, come termine ultimo per fare la formazione.
La formazione va fatta prima di adibire il lavoratore alle mansioni a rischio.
Il datore di lavoro Rspp può fare da docente nei corsi rivolti al proprio personale.
Rimane l’obbligo (non sanzionato), e a nostro avviso del tutto inutile, di effettuare la richiesta di collaborazione agli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro. Se l’organismo paritetico non risponde entro 15 giorni il datore di lavoro procedere autonomamente con la formazione.
Commento: si tratta di una burocrazia inutile che ingessa, rallenta il sistema. Inoltre è costoso.
Corsi per lavoratori
Per quanto riguarda gli argomenti rimane l’impianto precedente.
– corso parte generale di 4 ore come credito formativo permanente.
– corso di formazione sui rischi specifici ancorato ai codici Ateco 2017 (allegato IV), con rischio basso, medio e alto come nell’ASR del 2011.
Vi è il controsenso di avere “contenuti e la durata .. subordinati all’esito della valutazione dei rischi” e “vanno pertanto intesi come minimi”. Siamo pertanto tornati indietro rispetto a quanto indicato nell’ASR del 25/07/2012.
Viene mantenuta la possibilità per I lavoratori che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, di effettuare corsi per il rischio basso.
Corsi per preposti
Il nuovo corso per preposti è più lungo, 12 ore. Gli argomenti più o meno sono gli stessi.
Corsi per dirigenti
I nuovi corsi per dirigenti sono stati ridotti da 16 a 12 ore e sono molto simili a quelli precedenti.
Vi sono delle novità nei contenuti:
- prevenzione della violenza delle molestie sul luogo di lavoro (Documento ILO C 190 Convenzione sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro);
- inserimento di lavoratori disabili. (riferimento al d.lgs. 213/2003 (art. 3, c. 3 bis), DL 76/2013 (art. 9, c. 4-ter) convertito con L. 99/2013).
Per i dirigenti che operano nell’edilizia, in modo identico al corso per datori di lavoro, è necessario frequentare il modulo aggiuntivo “cantieri” di 6 ore.
Per il corso per Datori di lavoro si veda il nostro commento presente nell’articolo: Accordo Stato Regioni formazione sicurezza 2024: i corsi nuovi
Corsi di aggiornamento
Periodicità quinquennale invariata per lavoratori e dirigenti, sempre da 6 ore anche in modalità e-learning.
Invece per i preposti, in armonia con la legge 215/2021, la periodicità minima è biennale, da 6 ore e in presenza.
Vuoi approfondire l’argomento?
Iscriviti al webinar gratuito che si svolgerà il 16 Luglio dalle 15.00 alle 17.30