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Pubblicato il 04 Luglio, 2024

Accordo Stato Regioni formazione sicurezza 2025: quali sono le modifiche ai corsi per lavoratori, preposti e dirigenti?

Il nuovo accordo Stato Regioni sancito il 17/4/2025 ha apportato le seguenti modifiche rilevanti.

Rimane la possibilità per i datori di lavoro di organizzare direttamente i corsi di formazione ex art. 37, comma 2, nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, a condizione che venga rispettati i requisiti dei docenti, registri, verifiche di apprendimento e di efficacia, rilascio degli attestati. Viene specificato che però i requisiti della parte IV dell’accordo (tutta la progettazione, compreso il progetto formativo) non sono obbligatori in questo specifico caso.

Il datore di lavoro, se ne ha i requisiti, può svolgere la funzione di docente nei corsi rivolti al proprio personale.

Non si sono più i 60 giorni

Finalmente non ci sono più i 60 giorni dall’assunzione del dipendente, come termine ultimo per fare la formazione.

La formazione va fatta prima di adibire il lavoratore alle mansioni a rischio.

La collaborazione con gli organismi paritetici

Rimane l’obbligo (non sanzionato), e a nostro avviso del tutto inutile, di effettuare la richiesta di collaborazione agli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro. Se l’organismo paritetico non risponde entro 15 giorni il datore di lavoro procedere autonomamente con la formazione.

Commento: si tratta di una burocrazia inutile che ingessa e rallenta il sistema. Inoltre è costoso.

Corsi per lavoratori

Per quanto riguarda gli argomenti rimane l’impianto precedente.

– corso parte generale di 4 ore come credito formativo permanente.

– corso di formazione sui rischi specifici ancorato ai codici Ateco 2017 (allegato IV), con rischio basso, medio e alto come nell’ASR del 2011.

Vi è il controsenso di avere “contenuti e la durata .. subordinati all’esito della valutazione dei rischi” e “vanno pertanto intesi come minimi”. Siamo pertanto tornati indietro rispetto a quanto indicato nell’ASR del 25/07/2012.

Viene mantenuta la possibilità per i lavoratori che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, di effettuare corsi per il rischio basso.

Corsi per preposti

Il nuovo corso per preposti è più lungo, 12 ore. Gli argomenti più o meno sono gli stessi.

Corsi per dirigenti

I nuovi corsi per dirigenti sono stati ridotti da 16 a 12 ore e sono molto simili a quelli precedenti.

Vi sono delle novità nei contenuti:

  • prevenzione della violenza delle molestie sul luogo di lavoro (Documento ILO C 190 Convenzione sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro);
  • inserimento di lavoratori disabili. (riferimento al d.lgs. 213/2003 (art. 3, c. 3 bis), DL 76/2013 (art. 9, c. 4-ter) convertito con L. 99/2013).

Per i dirigenti che operano nell’edilizia, in modo identico al corso per datori di lavoro, è necessario frequentare il modulo aggiuntivo “cantieri” di 6 ore.

Per il corso per Datori di lavoro si veda il nostro commento presente nell’articolo: Accordo Stato Regioni formazione sicurezza 2025: i corsi nuovi

Corsi di aggiornamento

Periodicità quinquennale invariata per lavoratori e dirigenti, sempre da 6 ore anche in modalità e-learning.

Invece per i preposti, in armonia con la legge 215/2021, la periodicità minima è biennale, da 6 ore e in presenza.

 

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