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Pubblicato il 19 Giugno, 2024

Accordo Stato Regioni 2024 formazione sicurezza: soggetti formatori

Accordo Stato Regioni 2024 formazione sicurezza: soggetti formatori

Abbiamo già affrontato il tema dell’entrata in vigore e del regime transitorio in questo articoloOra analizziamo il tema dei soggetti formatori, ovvero di chi può rilasciare valide attestazioni. È un tema importantissimo in un contesto in cui gli infortuni mortali non scendono, nonostante miliardi di ore di formazione erogati.

È noto a tutti che l’ambiente della formazione in ambito sicurezza è marcio e c’è di tutto: attestati finti relativi a corsi mai fatti, attestati sbagliati, attestati rilasciati da soggetti privi di requisiti, finte associazioni datoriali/sindacali/enti paritetici nati come funghi solo per “vendere” attestati, quelli che chiamiamo “attestatifici”. Cose da pazzi che ci rendono ridicoli.

La normativa, anche quella precedente (ASR del 2016 e del 2022), aveva posto delle barriere all’ingresso per gli enti formatori per alcune tipologie di corsi (corsi per Rspp, DDL-Rspp e attrezzature), barriere aggirate comperando un attestato da un “attestatificio”. Basta firmare un contratto con l’”attestatificio” e pagare 10€ ad attestato e sei a posto. Quasi nessuno dei professionisti o micro strutture che hanno stipulato un contratto commerciale con queste organizzazioni si sono mai preoccupati della regolarità di tale regime, e meno ancora gli organi di vigilanza. Sono anni che esprimo la stessa opinione. Ora sembra che il nuovo accordo Stato Regioni abbia inserito queste parole nel nuovo testo.

Ma business is business e sicuramente gli “attestatifici”, pur di non perdere un business illegittimo ma dai notevoli profitti, troveranno un altro modo per bypassare le barriere all’ingresso, facendo una concorrenza sleale agli enti che devono sopportare il costo degli accreditamenti.

Veniamo al nuovo accordo Stato Regioni 2024 sulla formazione e in particolare al concetto di soggetti formatori (che sono le organizzazioni responsabili del processo della formazione e possono rilasciare valide attestazioni) da non confondere con i docenti (persone fisiche).

accordo stato regioni 2024 formazione sicurezza

Ce ne sono 3:

1.1 Soggetti formatori istituzionali (Ministeri, Università, Regioni e provincie, INAIL, INL, VVF, ordini e collegi professionali, organizzazioni di volontariato a livello nazionale)

1.2 Soggetti formatori accreditati dalle Regioni che abbiano maturato una esperienza di almeno 3 anni in ambito SSL

1.3 Altri soggetti:

  1. fondi interprofessionali di settore;
  2. gli Organismi Paritetici così come individuati dal comma 1 dell’art. 51 del d.lgs. n. 81/2008 e inseriti nel repertorio previsto dal comma 1 bis del medesimo articolo;
  3. le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, inserite nell’elenco/repertorio di cui al punto 1 del presente accordo e individuate attraverso una valutazione complessiva dei criteri di seguito riportati:

• la presenza di sedi in almeno la metà delle province del territorio nazionale, distribuite tra nord, centro, sud e isole;

• la consistenza numerica degli iscritti al singolo sindacato;

• il numero complessivo dei CCNL sottoscritti, con esclusione di quelli sottoscritti per mera adesione; 

Commento:

I sindacati storici sono riusciti a inserire delle clausole dimensionali per cercare di arginare l’ingresso delle finte associazioni datoriali e sindacali. Gli organismi paritetici, che sono generati da associazioni sindacali e datoriali, dovrebbero essere rappresentativi quanto lo sono le organizzazioni di appartenenza.

Vi è anche qui un regime transitorio tutto all’italiana “Sino all’emanazione dell’atto di cui al punto 1 del presente accordo i requisiti di cui al precedente punto 3 possono essere autocertificati …”.

Finalmente viene chiarito che “Gli attestati di formazione emessi dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori prive dei requisiti di cui al presente punto non sono validi.”

La conseguenza della non validità degli attestati di formazione va inquadrata come mancata formazione con tutte le sanzioni degli articoli 37, 73, 14 e, in caso di infortunio, D.lgs 231/01.

E veniamo alla parte più controversa, quella che dovrebbe impedire il proliferare degli “attestatifici”:

“Gli organismi paritetici e le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori di cui ai precedenti punti 2 e 3 possono effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative o di servizio di loro diretta emanazione. Per diretta emanazione si intende una struttura che deve essere di proprietà esclusiva o almeno partecipata in modo prevalente dell’associazione sindacale dei datori di lavoro o dei lavoratori.

L’elenco/repertorio di cui al punto 1 del presente accordo riporta anche l’elenco delle strutture formative di diretta emanazione dei soggetti formatori di cui ai precedenti punti 2 e 3.”

Quindi non è più possibile (in realtà non lo era nemmeno con gli ASR precedenti) che un professionista, una micro società di formazione non accreditata, eroghi un corso di formazione in ambito sicurezza semplicemente sulla base di un contratto e di un pagamento di una piccola quota economica ad un “attestatificio”. È necessario che l’ente di formazione sia “di proprietà esclusiva o almeno partecipata in modo prevalente dell’associazione sindacale dei datori di lavoro o dei lavoratori”. Non stiamo più parlando di contratti di acquisto ma di quote di proprietà.

Sarà ancora possibile per i singoli docenti professionisti, o piccole realtà, operare nel settore in qualità di docenti o responsabili del progetto formativo, ma dovranno operare per conto degli unici soggetti autorizzati.

In merito agli attestati, oggi spesso compaiono molti loghi dei quali non si capisce chi sia il soggetto formatore, mentre ora viene chiarito che “Per ogni corso di formazione deve essere individuato un unico soggetto formatore. Nel caso in cui il corso di formazione sia organizzato da più soggetti formatori, tra questi dovrà essere individuato il soggetto formatore responsabile del corso cui spettano gli adempimenti previsti a carico dello stesso da parte del presente accordo.”

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