Accordo Stato Regioni formazione sicurezza 2025: quali sono le modifiche ai corsi per lavoratori, preposti e dirigenti?
Il nuovo accordo Stato Regioni sancito il 17/4/2025 ha apportato le seguenti modifiche rilevanti.
Rimane la possibilità per i datori di lavoro di organizzare direttamente i corsi di formazione ex art. 37, comma 2, nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, a condizione che venga rispettati i requisiti dei docenti, registri, verifiche di apprendimento e di efficacia, rilascio degli attestati. Viene specificato che però i requisiti della parte IV dell’accordo (tutta la progettazione, compreso il progetto formativo) non sono obbligatori in questo specifico caso.
Il datore di lavoro, se ne ha i requisiti, può svolgere la funzione di docente nei corsi rivolti al proprio personale.
Non si sono più i 60 giorni
Finalmente non ci sono più i 60 giorni dall’assunzione del dipendente, come termine ultimo per fare la formazione.
La formazione va fatta prima di adibire il lavoratore alle mansioni a rischio.
La collaborazione con gli organismi paritetici
Rimane l’obbligo (non sanzionato), e a nostro avviso del tutto inutile, di effettuare la richiesta di collaborazione agli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro. Se l’organismo paritetico non risponde entro 15 giorni il datore di lavoro procedere autonomamente con la formazione.
Commento: si tratta di una burocrazia inutile che ingessa e rallenta il sistema. Inoltre è costoso.
Corsi per lavoratori
Per quanto riguarda gli argomenti rimane l’impianto precedente.
– corso parte generale di 4 ore come credito formativo permanente.
– corso di formazione sui rischi specifici ancorato ai codici Ateco 2017 (allegato IV), con rischio basso, medio e alto come nell’ASR del 2011.
Vi è il controsenso di avere “contenuti e la durata .. subordinati all’esito della valutazione dei rischi” e “vanno pertanto intesi come minimi”. Siamo pertanto tornati indietro rispetto a quanto indicato nell’ASR del 25/07/2012.
Viene mantenuta la possibilità per i lavoratori che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, di effettuare corsi per il rischio basso.
Corsi per preposti
Il nuovo corso per preposti è più lungo, 12 ore. Gli argomenti più o meno sono gli stessi.
Corsi per dirigenti
I nuovi corsi per dirigenti sono stati ridotti da 16 a 12 ore e sono molto simili a quelli precedenti.
Vi sono delle novità nei contenuti:
- prevenzione della violenza delle molestie sul luogo di lavoro (Documento ILO C 190 Convenzione sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro);
- inserimento di lavoratori disabili. (riferimento al d.lgs. 213/2003 (art. 3, c. 3 bis), DL 76/2013 (art. 9, c. 4-ter) convertito con L. 99/2013).
Per i dirigenti che operano nell’edilizia, in modo identico al corso per datori di lavoro, è necessario frequentare il modulo aggiuntivo “cantieri” di 6 ore.
Per il corso per Datori di lavoro si veda il nostro commento presente nell’articolo: Accordo Stato Regioni formazione sicurezza 2025: i corsi nuovi
Corsi di aggiornamento
Periodicità quinquennale invariata per lavoratori e dirigenti, sempre da 6 ore anche in modalità e-learning.
Invece per i preposti, in armonia con la legge 215/2021, la periodicità minima è biennale, da 6 ore e in presenza.