Sicurezza trabattelli: FAQ
Le risposte alle domande tecniche più frequenti sull’uso in sicurezza dei trabattelli
Il D.Lgs 81/08 definisce i trabattelli come strutture temporanee utilizzate per lavori in altezza che devono essere conformi alla norma tecnica specifica (come la UNI EN 1004) e alle disposizioni di sicurezza generali. Il D.lgs 81/08 richiede che i trabattelli siano utilizzati in conformità alle istruzioni del fabbricante, che siano montati e smontati da personale qualificato, e che vengano effettuati controlli regolari per garantire la loro sicurezza durante l’uso.
Indice delle FAQ:
- Cosa prevede il D.Lgs 81/08 per lavorare in sicurezza sui trabattelli?
- I trabattelli devono essere utilizzati con le ruote bloccate?
- Che differenze ci sono tra un trabattello e un ponteggio?
- Esiste un’altezza massima consentita per un trabattello?
- A che altezza va ancorato il trabattello?
- Quali sono le altezze minime del parapetto e della tavola fermapiede?
- È possibile sbarcare da un trabattello su un solaio o sul tetto?
- Di quante ore deve essere fatto il corso relativo al trabattello?
- Che DPI vanno utilizzati con il trabattello?
- Ogni quanto va fatta la manutenzione al trabattello e chi lo può fare?
Cosa prevede il D.Lgs 81/08 per lavorare in sicurezza sui trabattelli?
L’art. 140 del D.Lgs 81/08 stabilisce che “Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o con sistemi equivalenti. In ogni caso dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento involontario dei ponti su ruote durante l’esecuzione dei lavori in quota”.
Anche la UNI EN 1004-1:2021 ribadisce che i trabattelli devono essere equipaggiati con i dispositivi di bloccaggio delle ruote.
Attenzione però, perché, se invece al trabattello vengono tolte le ruote e viene stabilizzato su basi fisse si parla di ponteggio e non più di trabattello; di conseguenza devono essere redatti il PIMUS (piano di montaggio uso e smontaggio), l’autorizzazione di occupazione di suolo pubblico se all’aperto, il calcolo strutturale etc…
I trabattelli devono essere utilizzati con le ruote bloccate?
L’art. 140 del D.Lgs 81/08 stabilisce che “Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o con sistemi equivalenti. In ogni caso dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento involontario dei ponti su ruote durante l’esecuzione dei lavori in quota”.
Anche la UNI EN 1004-1:2021 ribadisce che i trabattelli devono essere equipaggiati con i dispositivi di bloccaggio delle ruote.
Attenzione però, perché, se invece al trabattello vengono tolte le ruote e viene stabilizzato su basi fisse si parla di ponteggio e non più di trabattello; di conseguenza devono essere redatti il PIMUS (piano di montaggio uso e smontaggio), l’autorizzazione di occupazione di suolo pubblico se all’aperto, il calcolo strutturale etc…
Che differenze ci sono tra un trabattello e un ponteggio?
Le differenze tra un trabattello e un ponteggio sono principalmente le seguenti:
- Mobilità, in quanto un trabattello ha le ruote e può essere movimentato mentre il ponteggio è una struttura fissa;
- Altezza massima, in quanto un trabattello può arrivare fino a 12-15 m di altezza mentre un ponteggio anche oltre i 50 m;
- Montaggio, in quanto un trabattello viene montato in maniera semplice e in poco tempo mentre un ponteggio richiede personale qualificato per farlo (con PIMUS);
- Utilizzo, in quanto un trabattello viene impiegato per lavori leggeri e brevi mentre un trabattello per lavori più complessi e duraturi.
Esiste un’altezza massima consentita per un trabattello?
L’altezza massima consentita dipende dal modello specifico che viene utilizzato per cui devono essere i rispettati i valori indicati dal manuale uso e manutenzione. Generalmente per uso interno non si devono superare i 12 m mentre per l’esterno gli 8 m, come stabilito dalla UNI EN 1004-1:2021
A che altezza va ancorato il trabattello?
Il D.Lgs 81/08 stabilisce che i ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni 2 piani con delle possibili deroghe secondo l’allegato XXIII, una tra queste deroghe è che vengano seguite le indicazioni presenti nel manuale del costruttore in accordo con la UNI EN 1004-1:2021.
Perciò la frequenza, i punti e le modalità di ancoraggio specifici per quel particolare modello e le condizioni di utilizzo possono essere quelle indicate dal manuale uso e manutenzione dello specifico trabattello, purchè conforme alla UNI EN 1004-1:2021.
Quali sono le altezze minime del parapetto e della tavola fermapiede?
La UNI EN 1004-1:2021 definisce un’altezza minima del parapetto di almeno 100 cm rispetto al piano di lavoro e di almeno 15 cm di altezza per la tavola fermapiede, in particolare quest’ultima è obbligatoria se è un luogo di lavoro ma non risulta necessaria se invece è uno spazio di riposo (ovvero le piattaforme intermedie che vengono installate a intervalli regolari lungo l’altezza del trabattello).
È possibile sbarcare da un trabattello su un solaio o sul tetto?
Sì è possibile ma dove consentito e previsto dal produttore di quello specifico trabattello e quindi in base a quanto riportato nel suo manuale uso e manutenzione. È fondamentale inoltre essere dotati di idonei e adeguati DPI oltre che della formazione sull’uso di scale o passerelle (se previste) per spostarsi da un trabattello ad un solaio o sul tetto.
Di quante ore deve essere fatto il corso relativo al trabattello?
L’accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 non prevede la formazione sull’uso del trabattello in quanto non viene citata come attrezzatura di lavoro e nemmeno la bozza definitiva dell’accordo Stato-regioni del 2024 attualmente non ne parla. Di conseguenza, in linea con gli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro deve assicurarsi che i lavoratori dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e che ricevano una formazione e un addestramento adeguato.
Quello che si consiglia è che, come per le attrezzature normate dall’A.S.R. del 2012, ci sia un corso iniziale costituito da un modulo teorico/giuridico e da un modulo tecnico con parte pratica ed infine un aggiornamento almeno ogni 5 anni composto prevalentemente da parte pratica.
Che DPI vanno utilizzati con il trabattello?
I dispositivi di protezione individuale da utilizzare derivano dalla valutazione del rischio e quindi in base a dove viene svolta l’attività, che cosa sto facendo, che altre attrezzature devo adoperare ecc. In linea di massima dovrebbero essere gli stessi di un lavoro in quota ovvero imbracatura con cordino/sistema di arresto di caduta ed elmetto, ma talvolta se la struttura risulta stabile e solida e l’attività viene svolta interamente all’interno di un piano di lavoro parapettato sui 4 i lati potrebbe essere non necessario avere un’imbracatura.
Ogni quanto va fatta la manutenzione al trabattello e chi lo può fare?
Dipende da che utilizzo se ne fa, ma come ogni attrezzatura di lavoro si deve far riferimento al manuale uso e manutenzione del trabattello. In ogni caso deve essere svolto una verifica visiva con regolarità prima e dopo ogni utilizzo da parte di coloro che utilizzano il trabattello e periodico/straordinario da parte di chi ha le competenze e la qualifica per svolgere questi controlli più precisi e approfonditi. Non è previsto con un corso abilitante per questo genere di manutenzioni, ma si consiglia di far svolgere delle ispezioni trimestrali o comunque almeno una volta all’anno.