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Accordo Stato Regioni formazione sicurezza 2024:

Indicazioni metodologiche per la progettazione erogazione e monitoraggio dei corsi 

Nel nuovo accordo tra lo Stato e le Regioni del 2024, di cui è stata diffusa la bozza definitiva (non ancora pubblicata in GU), ci sono delle importanti novità in merito ai requisiti per la progettazione erogazione e monitoraggio dei corsi.

Delle 138 pagine di tutto il documento ben 25 sono dedicate a questa sezione, a nostro avviso eccessiva. Bastava fare un rimando a norme volontarie (UNI/PDR 149:2023).

Viene chiarito che tali indicazioni metodologiche “non si applicano ai Datori di Lavoro che organizzano ed erogano autonomamente, all’interno delle proprie aziende nei confronti dei propri lavoratori, la formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro…”.

Tutto il documento è impostato per migliorare la gestione di qualità dei processi di produzione della formazione degli enti formatori tramite l’applicazione del ciclo di Deming PDCA declinato come in figura.

ciclo di Deming

Si applica a tutte le metodologie: frontale, video conferenza, mista ed e-learning e la progettazione terrà conto della modalità.

Un approccio a nostro avviso ideale, che non trova corrispondenza nella realtà non solo nei corsi interaziendali, ma anche in quelli aziendali di aziende di tutte le dimensioni, soprattutto su corsi normati che hanno già un programma predefinito.

Pochi sono i casi in cui è realmente possibile partire dall’analisi del fabbisogno formativo e del contesto e realizzare una progettazione ad hoc.

Molto distante dalla realtà anche la formazione dei lavoratori stranieri (i corsi dovranno essere realizzati previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare e con modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione, quali, ad esempio, la presenza di un mediatore interculturale o di un traduttore). Di solito il docente non sa nemmeno quali potrebbero essere gli allievi, se stranieri o no, di che paese.

Se si vuole parlare di contesto bisogna tenere conto dei seguenti fattori:

  • La formazione viene vista come un costo, soggetta ad un mercato selvaggio, e raramente vi è lo spazio economico per una progettazione di qualità.
  • Circa il 95% di tutte le aziende italiane hanno meno di 10 dipendenti, sono micro imprese. Il modello proposto nell’accordo stato regioni al massimo si può applicare ad alcune grandi imprese, che sono relativamente poche.
  • L’Italia è un paese a bassa alfabetizzazione e scolarità ove la formazione sulla sicurezza, soprattutto se imposta per legge, non viene percepita come opportunità di crescita.

Progettazione

Uno dei documenti di partenza per la progettazione è la valutazione dei rischi.

L’output dell’analisi dei fabbisogni formativi e del contesto è contenuto in un report e costituiscono parte integrante del progetto formativo.

Dal momento che si tratta di formare adulti è necessaria “l’adozione di metodologie didattiche attive che prevedono il coinvolgimento diretto da parte del soggetto da formare. Il progetto di massima dovrà pertanto indicare quali metodologie didattiche attive saranno adottate nel percorso formativo.”

Erogazione

Per quanto attiene l’erogazione, l’accordo stato Regioni prevede un “tutor con il suo presidio delle attività e la rilevazione delle criticità. La presenza di un tutor, a nostro avviso, se applicata genera un costo aggiuntivo e non è fondamentale per l’apprendimento.

Monitoraggio e valutazione della qualità della formazione

Anche in questo si nota il riferimento ai sistemi qualitàPer il monitoraggio e valutazione delle prestazioni .., si ritiene opportuno che il soggetto formatore implementi e utilizzi un sistema basato su procedure di rilevazione di parametri ed indici prestazionali misurabili e di un sistema di elaborazione dei dati, di misurazione qualitativa e quantitativa degli indicatori e di documentazione dei risultati.”

Il monitoraggio si basa sulla valutazione di tre livelli:

  • Valutazione di gradimento, cioè della qualità percepita dall’utente;
  • Valutazione degli apprendimenti;
  • Valutazione dell’efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

I primi 2 sono normalmente applicati da soggetti formatori che applicano sistemi di qualità. Il terzo punto può essere valutato solo nell’organizzazione in cui si svolge la formazione e pone varie criticità.

Riesame

Il riesame, partendo dai dati di monitoraggio consente al soggetto formatore di individuare e analizzare eventuali criticità e adottare le misure correttive al fine del miglioramento della qualità didattica e organizzativa attraverso la revisione e miglioramento dei processi di produzione della formazione.

Risorse

Particolare enfasi viene data alle figure professionali che un soggetto formatore deve avere per assicurare qualità ed efficacia dei processi formativi. Tali figure devono avere “competenze, per gestire e presidiare i processi di produzione della formazione e garantire che tali competenze siano mantenute e, se possibile, incrementate nel tempo tramite costanti e periodici aggiornamenti formativi.” Sono individuati:

  • il responsabile dei progetti formativi;
  • il docente;
  • il tutor d’aula.

RESPONSABILE DEI PROGETTI FORMATIVI

Figura già presente nei precedenti accordi, deve avere comprovata e documentata esperienza (almeno triennale) in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in possesso dei requisiti richiesti per formatori/docenti dalla legislazione vigente.

È il responsabile della progettazione formativa e può anche essere il docente del corso.

TUTOR DAULA

È sempre previsto per i percorsi di formazione ed aggiornamento erogati a distanza (e-learning o videoconferenza). Per i corsi di formazione in presenza fisica è consigliata la presenza di tale figura per tutti quei percorsi che vedano la contemporanea presenza di più di 10 discenti.

Metodologie didattiche

Vengono elencate alcune tipologie didattiche da utilizzare in un contesto di formazione rivolta agli adulti:

  • lavori di gruppo;
  • casi di studio;
  • simulazioni;
  • lezioni frontali.

Nel nuovo accordo Stato Regioni tra le metodologie didattiche sono descritte anche:

  • Realtà aumentata e virtuale
  • Simulatori Virtuali e fisici /Bordo macchina
  • Gamification tra cui i business game e i serious play

Ma il ricorso a tali modalità consente di evitare le prove pratiche? No “Il ricorso alla realtà virtuale o aumentata non sostituisce la parte pratica relativa ai corsi di cui ai punti 7 e 8 del presente accordo.”

Il documento progettuale

Tra le novità del nuovo accordo vi è progetto formativo, cioè il documento in uscita dell’intero processo di progettazione, in cui dovranno essere riportati nel dettaglio tutte le informazioni e gli elementi che caratterizzano l’azione formativa.

Il documento progettuale dovrà riportare in maniera chiara e descrittiva:

  • gli obiettivi e risultati attesi;
  • l’articolazione oraria delle unità didattiche;
  • i contenuti e gli argomenti trattati in ciascuna unità didattica.
  • la strategia formativa e le metodologie didattiche;
  • il materiale didattico e gli strumenti didattici di supporto;
  • le azioni di tutoraggio.
  • le modalità di valutazione e di monitoraggio della qualità formativa (mediante questionari di gradimento);
  • le modalità e i criteri di verifica e di valutazione dell’apprendimento, (sia per quanto riguarda le verifiche intermedie che finali).

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE

Presenza:

Vi sono dei riferimenti interessanti come il ricorso a break formativi e formazione on the job, entrambi validi per il rilascio di crediti formativi per formazione specifica e aggiornamento.

  • break formativi: formazione di breve durata (15-30 minuti) erogata direttamente all’interno dei reparti aziendali e presso le postazioni dei lavoratori stessi a piccoli gruppi di lavoratori, da un docente, affiancato dal preposto, finalizzata ad apportare un aggiornamento continuo riguardo ai rischi legati alla mansione, al luogo di lavoro, alle attrezzature/sostanze utilizzate ed alle tecniche di prevenzione.

 Videoconferenza sincrona (VCS)

 È definita come “streaming di un evento formativo in modalità sincrona, che prevede la copresenza di discenti e docenti che interagiscono tra loro presso più postazioni remote, tramite piattaforma multimediale di comunicazione”.

Dal punto di vista formale è ritenuta equivalente alla presenza fisica (“ai fini del presente Accordo la videoconferenza sincrona è equiparata alla presenza fisica, fatta eccezione per i moduli didattici che prevedono un addestramento o una prova pratica”).

La progettazione deve tenere conto della particolarità dell’ambiente in cui si svolge “soggetti che erogano la formazione in modalità VCS dovranno implementare procedure idonee all’ambiente virtuale per la gestione delle modalità di accesso, di verifica delle presenze, di gestione degli interventi dei discenti, delle modalità di svolgimento delle verifiche di apprendimento, della gestione dei materiali didattici, delle modalità di tracciamento.”

Risorse professionali per la VCS

Oltre a quelle già analizzate, per i corsi in modalità VCS, sono richieste delle risorse aggiuntive con competenze specifiche:

  • RESPONSABILE DEI PROGETTI FORMATIVI Il responsabile dei progetti formativi, che può essere un docente del corso, dovrà conoscere le modalità di funzionamento e le funzionalità della piattaforma, le modalità di gestione e di interazione dell’aula virtuale, le modalità didattiche attive idonee ed efficaci per l’ambiente.
  • TUTOR DAULA VIRTUALE Il tutor d’aula virtuale dovrà possedere le conoscenze relative alle funzionalità della piattaforma per gestire sia gli aspetti formali (accesso protetto, tracciamento connessione ecc.) che le dinamiche relazionali e di interazione con i discenti che caratterizzano la formazione in videoconferenza sincrona. Sarà di supporto didattico al docente soprattutto nelle esercitazioni e nelle verifiche in modalità sincrona, la gestione delle chat ecc.
  • ESPERTO NELLA GESTIONE TECNICA DELLA PIATTAFORMA MULTIMEDIALE Esperto che garantisce la corretta configurazione della piattaforma e ambienti virtuali, intervenendo tempestivamente per la risoluzione di problemi di connettività, di blocchi del sistema, di interruzioni o malfunzionamenti.

Requisiti tecnologici e funzionali della piattaforma Sono dedicate molte pagine a questa modalità che negli ultimi anni ha avuto un notevole sviluppo.

Tra le novità da segnalare, la piattaforma deve permettere lo svolgimento delle verifiche intermedie e finali dei discenti esclusivamente in modo sincrono con l’acquisizione degli elaborati da parte del docente e/o del tutor alla fine della sessione di verifica;

Per la connessione i dispositivi della postazione d’utente potranno essere pc o tablet. Non è consentito l’utilizzo degli smartphone per le condizioni ergonomiche non idonee e perché generalmente non garantisce una sufficiente continuità della stabilità e velocità di collegamento alla rete.

E-learning

È dato ampio spazio ai requisiti per la piattaforma utilizzata. Oltre a quelle già analizzate, per i corsi in modalità e-learning, sono richieste delle risorse professionali aggiuntive con competenze specifiche:

RESPONSABILE DEL PROGETTO FORMATIVO

Soggetto avente comprovata e documentata esperienza (almeno triennale) in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in possesso dei requisiti richiesti per formatori/docenti dalla legislazione vigente con specifiche competenze riguardanti la progettazione formativa in modalità e-learning.

MENTOR/TUTOR DI CONTENUTO

Figura professionale esperta dei contenuti in possesso dei requisiti previsti per i formatori/docenti dalla legislazione vigente con specifiche competenze riguardanti la progettazione formativa in modalità e-learning che assicura e presidia il supporto scientifico di assistenza ai discenti per l’apprendimento dei contenuti, fornendo chiarimenti ed approfondimenti ed integrazioni in un arco di tempo adeguato alla efficacia didattica.

TUTOR DI PROCESSO

Il tutor di processo deve possedere le conoscenze relative alle funzionalità della piattaforma facilitando l’accesso ai diversi ambienti didattici e ai contenuti, monitorando e valutando la dinamica di apprendimento e l’efficacia delle soluzioni adottate per la fruizione dei contenuti.

SVILUPPATORE DELLA PIATTAFORMA

Soggetto che sviluppa il progetto formativo nell’ambito della piattaforma, organizzando gli elementi tecnici e metodologici e garantendo le attività di gestione tecnica della piattaforma.

DOCUMENTAZIONE DEI CORSI IN MODALITA’ E-LEARNING

Per ogni corso di formazione in modalità e-learning, il soggetto erogatore dovrà redigere un documento progettuale in cui vengono riportati almeno i seguenti elementi:

1) il programma completo del corso, nella sua articolazione didattica (moduli didattici, unità didattiche, Learning Objects) rispettandone la modularità e le tempistiche;

2) le modalità di erogazione (asincrona, sincrona, mista, on line, off line) e gli strumenti utilizzati (forum, chat, classi virtuali, posta elettronica, webinar, videolezioni, etc.);

3) i nomi del responsabile del progetto formativo del corso, del mentor/tutor di contenuto, del tutor di processo, dello sviluppatore della piattaforma;

4) i nomi dei relatori/docenti che hanno contribuito alla redazione dei contenuti di ciascuna unità didattica, ciascuno in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente;

5) scheda tecnica che descrive la caratteristica della piattaforma utilizzata, le risorse/specifiche tecniche di utente necessarie per la fruibilità del corso, le modalità di

trasferimento dei contenuti, i criteri di accessibilità e usabilità;

6) le modalità di iscrizione e di profilazione e le credenziali di accesso degli utenti, garantendo gli aspetti relativi al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;

7) le eventuali competenze e titoli di ingresso degli utenti al percorso formativo;

8) le modalità di tracciamento delle attività dell’intero percorso formativo;

9) il tempo di disponibilità minima e massima di fruizione del percorso formativo e i tempi di fruizione dei contenuti (unità didattiche);

10) le modalità di verifica dell’apprendimento sia intermedie che finali.

La scheda progettuale, riportante i dati di cui sopra, dovrà essere resa disponibile al discente che, all’atto dell’iscrizione, dovrà dichiarare la presa visione e accettazione.

MODALITÀ MISTA

Con il termine modalità mista o blended si intende l’erogazione di percorsi di formazione che alternano momenti di formazione a distanza (sincrona o asincrona) con momenti di formazione

in presenza fisica. Questa modalità permette di ridurre il rischio del senso di isolamento che può essere attribuito alla formazione a distanza e di mantenere alcuni vantaggi (i discenti possono

organizzare autonomamente i propri ritmi di studio; si riducono i tempi di spostamento per raggiungere il luogo di svolgimento della formazione in presenza, il percorso può essere

maggiormente personalizzato). In presenza fisica possono essere realizzati momenti strategici dei percorsi formativi, che il soggetto formatore ritiene utile ai fini dell’efficacia didattica.

La presenza fisica è utile per:

  • socializzare e instaurare il clima d’aula;
  • sostenere la motivazione;
  • familiarizzare con la tecnologia da utilizzare in modalità a distanza;
  • effettuare attività didattiche pratiche che non posso essere effettuate a distanza;
  • utilizzare strumenti, tecnologie e metodologie in cui è necessaria la presenza fisica del discente;
  • effettuare i momenti di verifica degli apprendimenti.

Corsi possibilità in modalità Fad ed e-learning

Sono riportati nella seguente tabella:

tabella corsi NUOVO-ASR modalità aggiornamenti

VALUTAZIONE DEL GRADIMENTO

 Nulla di nuovo rispetto a quello che comunemente si fa.

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO

 L’accordo stato regioni sulla formazione dedica molto spazio a questo tema di cui noi riportiamo solo una breve sintesi.

Lo scopo delle verifiche di apprendimento è quello di misurare il cambiamento indotto nei partecipanti dall’intervento formativo, in termini di acquisizione di nuove conoscenze, abilità, competenze o di rafforzamento e riqualificazione di quelle possedute. Le verifiche possono essere effettuate in tempi diversi (in ingresso, in itinere e finali) e con tecniche e strumenti diversi (test, domande aperte, colloquio, project work, simulazioni, prove pratiche).

È definita per ogni tipologia di corso la modalità da utilizzare per la verifica dell’apprendimento secondo la tabella sottostante.

Per quanto attiene ai test devono avere minimo di 30 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande).

Tabella corsi di formazione/moduli, modalità di verifica e criteri

NUOVO ASR - MODALITA' verifica

Tabella corsi di aggiornamento, modalità di verifica e criteri

 

VERIFICA DELL’EFFICACIA DELLA FORMAZIONE DURANTE LA PRESTAZIONE LAVORATIVA

 La verifica dell’efficacia della formazione è analizzata in altro specifico articolo.
La valutazione dell’efficacia della formazione, parte integrante del processo formativo, ha lo scopo di verificare e misurare l’effettivo cambiamento che la formazione ha avuto sui partecipanti, attraverso l’interiorizzazione di concetti e l’acquisizione delle competenze necessarie, rispetto all’esercizio del proprio ruolo in azienda, con un effetto diretto sia sull’efficacia che sull’efficienza del funzionamento organizzativo del sistema prevenzionale.

La valutazione dell’efficacia della formazione dovrà essere svolta a posteriori, a una certa distanza di tempo dal termine del corso, durante lo svolgimento della prestazione lavorativa e dovrà constatare l’applicazione al lavoro di:
• conoscenze, abilità e competenze acquisite dai discenti mediante l’intervento formativo;
• comportamenti e pratiche abituali inerenti all’organizzazione, quali la corretta applicazione di procedure, schede lavorative, protocolli, ecc.

Le modalità indicate nell’ASR sono:

1. Analisi infortunistica aziendale. Per la valutazione dell’efficacia dell’attività formativa può essere adottato un modello di studio pre-post, misurando l’incidenza infortunistica prima e dopo l’intervento formativo inclusi i “mancati infortuni”. Le informazioni raccolte consentono di effettuare l’analisi pre-post sugli infortuni e i “mancati infortuni” nell’arco temporale prescelto. Laddove l’analisi evidenzi carenze nelle conoscenze, competenze e abilità dei lavoratori, si dovrà valutare la possibilità di adottare azioni correttive.

2. Questionari da somministrare al personale. Si tratta di valutare tramite un questionario di autovalutazione l’acquisizione di comportamenti sicuri da parte dei lavoratori destinatari dell’attività formativa. Il questionario può essere elaborato in base a diversi elementi: la percezione del pericolo da parte dei lavoratori, la conoscenza delle misure di sicurezza aziendali, la percezione dell’esperienza da parte del lavoratore.

3. Check list di valutazione. La check list deve misurare la valutazione di efficacia dell’attività formativa attraverso l’osservazione dei comportamenti dei lavoratori nei confronti delle
misure relative alla salute e sicurezza del lavoro. Si deve pertanto definire una checklist che risponda ad una serie di osservazioni per poter verificare se il lavoratore ha adottato dei comportamenti sicuri. Ad esempio, si possono individuare i seguenti elementi: utilizzo dei DPI, corretto utilizzo attrezzature, rispetto delle procedure di lavoro. Il check diventa, nel contempo, strumento di valutazione dell’efficacia della formazione durante l’attività lavorativa e strumento di controllo da parte dei soggetti della prevenzione aziendale.

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