Iscriviti alla Newsletter

Segui da vicino le novità di Lisa Servizi, rimani aggiornato su eventi e servizi. Promettiamo di inviarti solo contenuti che troverai sicuramente interessanti.

Nome*
Email*

I nostri commenti e documenti utili sul

Accordo stato regioni formazione sicurezza 2024

nuovo accordo stato regione, spazi confinati

Il Nuovo Accordo Stato Regioni abrogherà gli Accordi precedenti:

  • Accordo Stato Regioni del 2011 relativo alla formazione dei lavoratori, preposti, dirigenti ex art 37 D.lgs 81/08 e datori di lavoro Rspp ex articolo 34 D.lgs 81/08;
  • Accordo Stato Regioni del 2012 relativo alla formazione degli addetti incaricati all’uso di attrezzature pericolose ex art 73 comma 5 D.lgs 81/08;
  • L’Accordo interpretativo del 25/07/2012
  • Accordo del 2016 (relativo alla formazione degli Rspp e Aspp ex art 32 D.lgs 81/08).

L’Accordo Stato Regioni del 2024 introduce inoltre 2 nuove tipologie di corsi di formazione in ambito sicurezza precedentemente non normati:

  1. I corsi per datori di lavoro previsti dalla Legge 215/2021;
  2. I corso per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati di cui al Dpr 177/2011;
  3. Tre nuovi tipi di corsi per attrezzature che richiedono abilitazione ai sensi art 73 comma 5 D.lgs 81/08.
  • Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di carroponte;
  • Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di macchina agricola raccoglifrutta (comunemente detta carro raccoglifrutta o CRF);
  • Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di caricatori per la movimentazione di materiali (CMM).

Bozza definitiva del nuovo Accordo Stato Regioni

Bozza definitiva nuovo accordo stato regioni formazione sicurezza 2024

Scarica la bozza definitiva dell’ASR formazione sicurezza in formato PDF.

la nota di trasmissione del Ministero del Lavoro bozza definitiva ASR 2024.

Scarica la nota di trasmissione del Ministero del Lavoro in formato PDF.

Alcuni approfondimenti sul testo dell’accordo Stato Regioni del 2024

Indicazioni metodologie per la progettazione erogazione e monitoraggio dei corsi

Indicazioni per la progettazione, erogazione e monitoraggio dei corsi

consegna attestati ai lavoratori

Consegna degli attestati ai lavoratori nel nuovo accordo sulla formazione

gli attestatifici

Gli attestatifici: il cancro della formazione della sicurezza

quali sono le modifiche ai corsi per Rspp e Datori di lavoro Rspp

Quali sono le modifiche ai corsi per Rspp e Datori di lavoro Rspp?

Quali sono le modifiche ai corsi per lavoratori, preposti e dirigenti

Quali sono le modifiche ai corsi per lavoratori, preposti e dirigenti?

La formazione in ambito sicurezza dei datori di lavoro

Cosa cambia nei corsi attrezzature pericolose

Cosa cambia nei corsi attrezzature pericolose

I nuovi corsi formazione sicurezza sul lavoro

I nuovi corsi formazione sicurezza sul lavoro

La verifica dell’efficacia della formazione nel nuovo ASR

La verifica dell’efficacia della formazione nel nuovo ASR

I soggetti formatori nella bozza definitiva dell'ASR 2024

I soggetti formatori nella bozza definitiva dell'ASR 2024

Entrata in vigore e regime transitorio

ASR formazione sicurezza: entrata in vigore e regime transitorio

Commenti alla bozza definitiva del Nuovo Accordo Stato Regioni

Commento sui soggetti formatori presenti nella bozza definitiva del Nuovo Accordo Stato Regioni Formazione Sicurezza

Analizziamo il tema dei soggetti formatori, ovvero di chi può rilasciare valide attestazioni. All’interno del Nuovo Accordo i sindacati storici sono riusciti a inserire delle clausole dimensionali per cercare di arginare l’ingresso delle finte associazioni datoriali e sindacali. Gli organismi paritetici, che sono generati da associazioni sindacali e datoriali, dovrebbero essere rappresentativi quanto lo sono le organizzazioni di appartenenza.

Vi è anche qui un regime transitorio tutto all’italiana “Sino all’emanazione dell’atto di cui al punto 1 del presente accordo i requisiti di cui al precedente punto 3 possono essere autocertificati …”.

Finalmente viene chiarito che “Gli attestati di formazione emessi dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori prive dei requisiti di cui al presente punto non sono validi.”

La conseguenza della non validità degli attestati di formazione va inquadrata come mancata formazione con tutte le sanzioni degli articoli 37, 73, 14 e, in caso di infortunio, D.lgs 231/01.

E veniamo alla parte più controversa, quella che dovrebbe impedire il proliferare degli “attestatifici”:

“Gli organismi paritetici e le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori di cui ai precedenti punti 2 e 3 possono effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative o di servizio di loro diretta emanazionePer diretta emanazione si intende una struttura che deve essere di proprietà esclusiva o almeno partecipata in modo prevalente dell’associazione sindacale dei datori di lavoro o dei lavoratori.

L’elenco/repertorio di cui al punto 1 del presente accordo riporta anche l’elenco delle strutture formative di diretta emanazione dei soggetti formatori di cui ai precedenti punti 2 e 3.”

Quindi non è più possibile (in realtà non lo era nemmeno con gli ASR precedenti) che un professionista, una micro società di formazione non accreditata, eroghi un corso di formazione in ambito sicurezza semplicemente sulla base di un contratto e di un pagamento di una piccola quota economica ad un “attestatificio”. È necessario che l’ente di formazione sia “di proprietà esclusiva o almeno partecipata in modo prevalente dell’associazione sindacale dei datori di lavoro o dei lavoratori”. Non stiamo più parlando di contratti di acquisto ma di quote di proprietà.

Sarà ancora possibile per i singoli docenti professionisti, o piccole realtà, operare nel settore in qualità di docenti o responsabili del progetto formativo, ma dovranno operare per conto degli unici soggetti autorizzati.

In merito agli attestati, oggi spesso compaiono molti loghi dei quali non si capisce chi sia il soggetto formatore, mentre ora viene chiarito che “Per ogni corso di formazione deve essere individuato un unico soggetto formatore. Nel caso in cui il corso di formazione sia organizzato da più soggetti formatori, tra questi dovrà essere individuato il soggetto formatore responsabile del corso cui spettano gli adempimenti previsti a carico dello stesso da parte del presente accordo.”

 

Commenti alla bozza definitiva del Nuovo Accordo Stato Regioni

Commento sui nuovi corsi di formazione previsti nella bozza definitiva del Nuovo Accordo Stato Regioni Formazione Sicurezza

La circolare 12 del 2013 del ministero del lavoro consentiva di frequentare la parte pratica dei corsi di aggiornamento delle attrezzature anche in aula e a modulo 24 (cioè un rapporto istruttore/allievi massimo di 1 a 24). Questo ha fatto si che il mercato si orientasse su questa modalità, molto meno costosa di una prova pratica in campo prove con rapporto massimo di 1:6.

La circolare in oggetto faceva riferimento all’accordo Stato Regioni del 2012. Si ritiene che, nel momento in cui viene abrogato l’accordo del 2012, i corsi di aggiornamento debbano essere svolti esclusivamente in modalità pratica.

Nell’accordo è riportato che “L’acquisizione dell’abilitazione non esaurisce gli obblighi di formazione, informazione e addestramento previsti dal Titolo III del Dlgs 81/08”. È difficile pensare che con una prova pratica di mezza giornata o una giornata a seconda dell’attrezzatura con (fino a) 6 allievi e quindi con una prova pratica di meno di un’ora comprensiva di verifica finale, sia ritenuta sufficiente per acquisire abilità nell’uso dell’attrezzatura. Inoltre la formazione sull’uso delle attrezzature pericolose è limitato solo al funzionamento delle stesse attrezzature.  È responsabilità del datore di lavoro fornire tutte le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’azienda (ad esempio punti ciechi, pavimento sconnesso in alcuni punti, portoni bassi, interferenze con altre attività), formare e addestrare gli operatori finché gli stessi hanno acquisito la padronanza del mezzo.

 

Convegno Gratuito

Le principali novità dell’Accordo Stato Regioni sulla formazione in ambito sicurezza

Guarda la registrazione completa del webinar Le principali novità dell’Accordo Stato Regioni sulla formazione in ambito sicurezza

Per visualizzare questo contenuto devi essere registrato. Non chiudere questa pagina, torna qui e aggiorna la pagina una volta loggato.

Accedi e guarda il video

Rimani informato sugli aggiornamenti di settore