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Accordo Stato Regioni formazione sicurezza 2024:

Cosa cambia nei corsi attrezzature

Nel nuovo accordo tra lo Stato e le Regioni del 2024 di cui è stata diffusa la bozza definitiva (non ancora pubblicata in GU) ci sono delle importanti novità che riguardano la formazione delle attrezzature.

Ricordiamo che nel testo unico vi sono l’articolo 73 comma 4 e 4 -bis che richiede informazione, formazione e addestramento sull’uso di attrezzature pericolose, e il comma 5 che si riferisce alle attrezzature che richiedono specifica abilitazione e rimanda all’accordo Stato Regioni in questione.

Le attrezzature che richiedono abilitazione ora sono elencate nell’allegato II.

Oltre alle 8 precedenti dell’ASR del 2012 (piattaforma mobili elevabili PLE, carrelli, Macchine movimento terra, trattori agricolo forestali, gru a torre, gru per autocarro, gru mobili, pompa da calcestruzzo) il nuovo accordo stato regioni, introduce 3 nuove attrezzature (carroponte, carro raccogli frutta CRF e caricatore per la movimentazione dei materiali CMM).

Di questo abbiamo già fornito informazione in un altro nostro articolo.

Struttura dei corsi

Per quanto attiene la struttura dei corsi, parte tecnica teorica, prova pratica, verifiche, requisiti di sicurezza del campo prove, non è di fatto cambiato nulla. Una piccola novità è rappresentata dal fatto che nelle tabelle dei programmi compare una colonna con indicato l’obiettivo formativo.

Docenti e istruttori: Vi è un piccolo cambiamento. Per il modulo teorico tecnico sparisce il requisito dei 3 anni di esperienza documentata sostituito dal possesso del requisito di docente formatore sicurezza come da DM 6/3/2013 cui si aggiunge il requisito di “conoscenza tecnica dell’attrezzatura.”

Per la parte pratica è richiesto sia il possesso di requisito di docente formatore di cui al DM 6/3/2013 sia l’esperienza professionale pratica, almeno triennale, nelle tecniche dell’utilizzazione delle attrezzature. Non è più possibile che la parte pratica sia gestita da istruttori con esperienza nell’uso dell’attrezzatura senza essere docenti formatori ai sensi DM 6/3/2013.

Programmi: la parte giuridica di un’ora è stata tolta (finalmente). È rimasta la parte teorica tecnica che si è allargata di un’ora.

Nei corsi con abilitazione multipla viene specificato che dovranno essere presenti tutte le attrezzature. In passato alcuni enti di formazione per ridurre il costo delle attrezzature, facevano la parte pratica solo con alcune attrezzature tra quelle previste nell’accordo.

Vi è una novità importante per quanto attiene ai corsi carrelli elevatori. Viene introdotta una nuova fattispecie di corsi per carrelli “destinati al sollevamento di carichi sospesi e persone”. Si tratta di carrelli, dotati di opportuna omologazione, sulle cui forche possono essere fissate degli appositi attrezzi per il sollevamento di carichi sospesi (falconi) e ceste per sollevamento di persone, di fatto acquisendo le funzioni di una gru mobile o di una PLE.

Tale nuova attrezzatura richiede oltre al modulo comune di 8 ore, anche uno specifico modulo pratico di 6 ore. Viene chiarito che l’operatore che possiede questa specifica abilitazione è esentato dal dover effettuare la formazione prevista per le piattaforme mobili elevabili e per le gru mobili.

Nella figura sottostante è riportato il nuovo modulo

Accordo Stato Regioni formazione sicurezza 2024

Aggiornamento

È invariato. Per tutte le attrezzature è quinquennale di 4 ore relative alla parte pratica in presenza.

Durante il corso di aggiornamento, è opportuno che il docente illustri eventuali modifiche normative e evoluzioni tecniche.

Viene chiarito che quando siamo in possesso di abilitazione al ruolo, come nel caso degli operatori abilitati all’uso delle attrezzature, “tale funzione non è esercitabile se non viene completato l’aggiornamento previsto per i rispettivi corsi”. Ovvero non fare l’aggiornamento nei termini previsti significa non essere più abilitati all’uso dell’attrezzatura.

Il completamento dell’aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata, ma solo “nei limiti di 10 anni”. In pratica vi è tempo 10 anni per poter effettuare l’aggiornamento dalla data di rilascio dell’attestato di abilitazione.

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