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Accordo Stato Regioni formazione sicurezza 2024: i corsi nuovi

Nel nuovo accordo tra lo Stato e le Regioni del 2024 di cui è stata diffusa la bozza definitiva (non ancora pubblicata in GU) vi sono dei corsi nuovi, non normati da precedenti accordi.

Si tratta dei seguenti:

  • Corso per Datore di lavoro (punto 3)

  • Corso per gli addetti che operano negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati (punto 7)

  • Corsi carro raccogli frutta CRF (punto 8.3.9)

  • Corso carroponte (punto 8.3.11)

  • Corso CMM carro movimentazione materiali (punto 8.3.10)

Per quanto attiene al regime transitorio e il tempo a disposizione per effettuare i corsi abbiamo scritto un altro articolo, che potete leggere qui.

Corso di formazione per Datori di lavoro

Il corso di formazione sulla sicurezza per Datore di lavoro nasce con lo scopo di sensibilizzare “la consapevolezza delle azioni conseguenti alle responsabilità del ruolo” chi ha tutti i poteri organizzativi ed economici sul tema della sicurezza. È l’unico soggetto delle figure citate dal testo unico sicurezza che sono in organigramma che ad oggi non ha obblighi formativi.

Il corso è di 16 ore, fruibile anche in video conferenza sincrona ed e-learning, e, come avevo scommesso, è pressoché identico al precedente corso per dirigenti (nel nuovo ASR il corso dirigenti diventa da sole 12 ore). Il focus è sulla parte organizzativa (D.lgs 231/01, SGSL, e vigilanza). Per i datori di lavoro del settore cantieri è necessario frequentare un modulo aggiuntivo “cantieri” da 6 ore, focalizzato sui rischi da cantiere e i documenti più importanti come PSC, POS.

Corso per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (dpr n. 177/2011) (punto 7 ASR)

Ricordiamo che il DPR 177/2011 aveva previsto, ma non normato nei dettagli, il corso per gli addetti che operano negli spazi confinati, rimandando ad un futuro accordo stato Regioni da emanarsi “entro e non oltre 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto”. Altro che 90 giorni. Sono passati oltre 13 anni e ad oggi l’ASR non è ancora in gazzetta ufficiale!

La durata del corso è di 12 ore. Nella parte tecnico giuridica di 4 ore sono trattati tra gli altri:

  • la definizione e identificazione di un ambiente confinato o sospetto di inquinamento: tale definizione nella normativa Italiana non esiste ancora!
  • i rischi specifici di questi ambienti e soprattutto le misure di prevenzione e protezione (misure per l’accesso e uscita, monitoraggio dell’atmosfera e ventilazione, sistemi di illuminazione, rischio elettrico, meccanico, sorveglianza sanitaria). 

Nella parte pratica di 8 ore sono trattate le procedure per la gestione delle varie tipologie di emergenza, uso dei DPI per il recupero (imbracature, tripode), e gli AVPR e strumentazione (rilevatori di gas ed esplosività), sistemi di segnalazione e comunicazione.

Commento: Un corso teorico pratico sugli AVPR (apparecchi per la protezione delle vie respiratorie) di norma ha durata 8 ore. Pertanto riteniamo che nel corso di formazione per addetti che operano negli spazi confinati, da 12 ore in totale, si possa solo accennare e simulare e mostrare l’attrezzatura senza effettuare un vero addestramento sugli AVPR che richiederanno un corso specifico.

Corso per addetti al carroponte (punto 8.3.11)

Nel nuovo accordo sono definiti 2 tipi di carroponte:

1. Gru a ponte: gru capace di muoversi su binari o vie di corsa avente almeno una trave principalmente orizzontale e dotata di almeno un meccanismo di sollevamento.

2. Gru a cavalletto: gru capace di muoversi su ruote lungo binari, vie di corsa o superfici stradali, oppure gru senza ruote montate in posizione fissa, avente almeno una trave principalmente orizzontale supportata da almeno una gamba e dotata di almeno un meccanismo di sollevamento.

Il carroponte non era presente nel precedente accordo Stato Regioni del 22/2/2012. Non era necessaria l’abilitazione, ma essendo in ogni caso una attrezzatura pericolosa era soggetta in ogni caso a formazione e addestramento ai sensi art 73 comma 4. Quindi gli addetti devono essere già stati formati. Ora il carroponte è inserito nell’allegato II, ovvero nell’elenco delle attrezzature che richiedono abilitazione e quindi la formazione già effettuata probabilmente dovrà essere rifatta ai sensi dell’accordo Stato Regioni. Per farlo vi è tempo un anno dall’entrata in vigore dell’ASR.

Ci sono 3 tipologie di abilitazioni.

A-carroponte con comando pensile/radiocomando

B-carroponte con comando in cabina

AB-entrambe le abilitazioni

È prevista una parte teorica e tecnica, da 4 ore. La parte pratica è da 6 ore per le due tipologie di carroponte e da 7 ore per l’abilitazione congiunta.

Corso per lavoratori addetti alla conduzione di macchina agricola raccoglifrutta (comunemente detta carro raccoglifrutta CRF)

Il carro raccogli frutta (CRF), è una piattaforma di lavoro elevabile semovente o trainata fuoristrada per frutteti (su ruote o su cingoli), progettata per lavorare su terreno naturale sconnesso, per effettuare la raccolta della frutta, il diradamento, la potatura o altre operazioni relative al frutteto dalla posizione di lavoro. L’immagine riportata nell’ASR è la seguente.

Il corso di formazione per carro raccogli frutta si compone di una parte tecnica teorica di 4 ore e di una parte pratica di 4 ore.

La prova pratica finale richiede l’esecuzione di almeno 2 delle prove di cui alla parte pratica.

Corsi per lavoratori addetti alla conduzione di caricatori per la movimentazione di materiali (CMM)

I caricatori per la movimentazione di materiali (CMM) sono composti da una macchina semovente a ruote o a cingoli, progettata principalmente per la movimentazione di rottami, rifiuti e materiale in genere, solitamente per mezzo di un organo di presa. Possono essere dotati di un sistema di stabilizzazione.

Anche i CMM non erano presenti nel precedente accordo del 2012, ma era in ogni caso necessario effettuare formazione e addestramento in base dall’articolo 73 comma 4.

Il corso si compone di una parte tecnico teorica da 4 ore e da una parte pratica di 4 ore.

Verifiche

Per tutte le attrezzature che abbiamo elencato è prevista una verifica intermedia dopo il modulo teorico-tecnico con un questionario a risposta multipla. La prova si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte. Il superamento della prova è propedeutico al passaggio dei moduli pratici specifici. Il mancato superamento della prova comporta la ripetizione del modulo.

Al termine del modulo pratico dovrà essere effettuata una prova pratica di verifica finale, consistente nell’esecuzione di almeno 2/4 (dipende dall’attrezzatura) delle prove di cui alla parte pratica. Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l’obbligo di ripetere il modulo pratico.

Aggiornamento

Per tutte le attrezzature e per gli spazi confinati è quinquennale di 4 ore relative alla parte pratica.

Durante il corso di aggiornamento, è opportuno che il docente illustri eventuali modifiche normative e evoluzioni tecniche.

Per i datori di lavoro l’aggiornamento è quinquennale di 6 ore anche in modalità e-learning.

Commento: La circolare 12 del 2013 del ministero del lavoro consentiva di frequentare la parte pratica dei corsi di aggiornamento delle attrezzature anche in aula e a modulo 24 (cioè un rapporto istruttore/allievi massimo di 1 a 24). Questo ha fatto si che il mercato si orientasse su questa modalità, molto meno costosa di una prova pratica in campo prove con rapporto massimo di 1:6.

La circolare in oggetto faceva riferimento all’accordo Stato Regioni del 2012. Si ritiene che, nel momento in cui viene abrogato l’accordo del 2012, i corsi di aggiornamento debbano essere svolti esclusivamente in modalità pratica.

Nell’accordo è riportato che “L’acquisizione dell’abilitazione non esaurisce gli obblighi di formazione, informazione e addestramento previsti dal Titolo III del Dlgs 81/08”. È difficile pensare che con una prova pratica di mezza giornata o una giornata a seconda dell’attrezzatura con (fino a) 6 allievi e quindi con una prova pratica di meno di un’ora comprensiva di verifica finale, sia ritenuta sufficiente per acquisire abilità nell’uso dell’attrezzatura. Inoltre la formazione sull’uso delle attrezzature pericolose è limitato solo al funzionamento delle stesse attrezzature.  È responsabilità del datore di lavoro fornire tutte le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’azienda (ad esempio punti ciechi, pavimento sconnesso in alcuni punti, portoni bassi, interferenze con altre attività), formare e addestrare gli operatori finché gli stessi hanno acquisito la padronanza del mezzo.   

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