Mobility Manager: nomina e redazione PSCL. Le novità del DM 16.09.2022
Obbligo anche per le società infragruppo ubicate nella stessa unità locale che superano i 100 dipendenti.
Il Ministero della transizione ecologica con il Decreto del 16.09.2022 ha modificato le disposizioni attuative della disciplina del Mobility Manager relativamente al calcolo del numero di dipendenti per le società infragruppo. L’obbligo di nomina del Mobility Manager e di predisporre il PSCL (Piano Spostamento Casa-Lavoro) scatta nel caso in cui la somma del personale dipendente delle società del raggruppamento superi i 100 lavoratori.
Nel conteggio dei dipendenti per ogni singola unità locale si devono comprendere anche le persone che, sebbene dipendenti di altre imprese o PA, operano in maniera stabile, ovvero con presenza quotidiana continuativa, all’interno della stessa unità locale in virtù di contratti di appalto di servizi o di forme come distacco, comando etc. Per le società infragruppo ubicate nella stessa unità locale la soglia dei 100 dipendenti è calcolata sommando i dipendenti delle diverse società del raggruppamento.
Il Decreto è entrato in vigore lo scorso 4 dicembre, vediamo ora le altre disposizioni previste dalla normativa vigente:
Le imprese che hanno singole unità locali con più di 100 dipendenti che si trovano:
- in un capoluogo di Regione;
- in una città metropolitana;
- in un capoluogo di Provincia;
- in un Comune che ha una popolazione superiore ai 50.000 abitanti.
Sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il piano degli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente che ha come fine la riduzione dell’utilizzo del mezzo di trasporto privato individuale.
Il PSLC dev’essere trasmesso al Comune competente per territorio entro quindici giorni dalla data di adozione e comunque non oltre il 15 gennaio dell’anno successivo.
Il contenuto del Piano Spostamenti Casa-Lavoro
Il PSCL viene elaborato dal Mobility Manager sulla base delle linee guida per la redazione dei piani degli spostamenti casa-lavoro dei lavoratori e deve:
- Avere come obiettivo la riduzione del traffico veicolare privato;
- Individuare le misure in grado di orientare il dipendente all’uso di alternative rispetto al mezzo privato a motore;
- Definire i benefici che si possono conseguire con l’attuazione delle misure in esso previste, valutando i vantaggi per i dipendenti coinvolti, in termini di tempo di spostamento, costi di trasporto e comfort di trasporto, sia per l’impresa o la pubblica amministrazione che lo adotta, in termini economici e di produttività, nonché per la collettività, in termini ambientali, sociali, economici.
Quali sono i compiti del Mobility Manager?
Il Mobility manager aziendale può essere una figura interna o esterna all’impresa e svolge questi compiti:
- supporta in maniera continuativa le attività relative alle decisioni, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali per la mobilità sostenibile;
- promuove la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità dei lavoratori, al fine di consentire la riduzione strutturale e permanente dell’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane, tramite l’attuazione di interventi di mobilità sostenibile.
Per un approfondimento sui temi dei compiti del Mobility Manager e sulla redazione del PSCL rimandiamo a un precedente articolo del nostro blog: Mobility Manager, requisiti, funzioni e certificazione professionale.
Lasciaci un messaggio se vuoi conoscere il nostro servizio di “Assunzione incarico Mobility Manager” e “Redazione PSCL”.
Hai dubbi o vuoi chiederci un preventivo?
Chiama ora allo 041 5384087
Invia una mail a: commerciale@lisaservizi.it