Il Primaverile Risveglio Del Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116
Passato il maltempo, con i primi caldi, sono fioriti anche i tanto attesi chiarimenti sul Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 aveva introdotto sostanziali modifiche al Testo Unico Ambientale.
Con le Circolari n. 37259 e 51657 il Ministero della Transizione Ecologica ha voluto far chiarezza su numerose problematiche interpretative ed applicative sollevate dagli operatori del settore rifiuti.
Nei prossimi giorni affronteremo le principali criticità orgogliosi nel poter affermare che le precisazioni fornite dal Ministero confermano le indicazioni che da sempre forniamo ai nostri clienti e la nostra capacità di immedesimarci nelle intenzioni del legislatore.
Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116: Rifiuti urbani o speciali?
Il fatto che i rifiuti simili ai domestici, provenienti da utenze non domestiche, siano considerati urbani non significa che questi debbano essere gestiti necessariamente nell’ambito del circuito pubblico.
Facciamo una debita premessa su questo argomento: non è possibile alcuna discrezionalità a livello nazionale, regionale o comunale nella definizione dei rifiuti che devono essere considerati urbani.
La nuova definizione di rifiuti urbani, introdotta con il Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, discende infatti dalla direttiva (UE) 2018/851 la quale stabilisce che è assolutamente indispensabile che la definizione di rifiuto urbani sia armonizzata a livello europeo e che tutti gli Stati membri includano i medesimi rifiuti in tale definizione affinché si possano confrontare le performance in materia di riciclaggio tra gli stessi.
Lo spirito della norma non intendeva in alcun modo modificare la ripartizione tra operatori pubblici e privati nella gestione dei rifiuti domestici e di quelli provenienti dalle utenze non doemstiche.
a cura Studio Succol
Se vuoi leggere il testo del Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 puoi scaricarlo cliccando qui.