Mobility Manager: requisiti funzioni e certificazione professionale
Vi sono novità interessanti che riguardano la figura del mobility manager, come l’estensione dell’obbligo della nomina di questa figura anche ad aziende di minori dimensioni con il decreto 12 Maggio 2021 (prassi di riferimento UNI/PdR 35:2018.
Ma partiamo dall’inizio.
Nell’ambito delle iniziative per ridurre l’impatto delle attività umane sui cambiamenti climatici, è stato emanato il decreto del Ministero dell’Ambiente del 27 marzo 1998 sulla “Mobilità sostenibile nelle aree urbane”. Successivamente lo stesso Ministero ha emanato il Decreto 20 dicembre 2000 del Servizio IAR (Inquinamento Atmosferico e Rischi industriali) con l’incentivazione all’implementazione del Mobility Management e lo sviluppo di “piani per la gestione della domanda di mobilità riferiti ad aree industriali, artigianali, commerciali, di servizi, poli scolastici e sanitari o aree che ospitano, in modo temporaneo o permanente, manifestazioni ad alta affluenza di pubblico”.
Le aziende e gli enti con oltre 300 dipendenti per unità locale o con complessivamente oltre 800 dipendenti distribuiti su più unità locali, identificano quindi il mobility manager, avente il compito di ottimizzare gli spostamenti sistematici del personale attraverso l’adozione del PSCL (Piano degli Spostamenti Casa Lavoro).
Il nuovo decreto sul mobility manager
Il legge 17 luglio 2020, n. 77, definendo:
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Mobility Manager Aziendale: “figura specializzata, […] nel governo della domanda di mobilità e nella promozione della mobilità sostenibile nell’ambito degli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente”. Viene nominato dalle aziende o dalla P.A. con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile;
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Mobility Manager d’Area: “figura specializzata nel supporto al Comune territorialmente competente, presso il quale è nominato […], nella definizione e implementazione di politiche di mobilità sostenibile, nonché nello svolgimento di attività di raccordo tra i mobility manager aziendali”. Viene nominato dai Comuni per svolgere funzioni di raccordo tra i Mobility Manager Aziendali con compiti di supporto ai Comuni stessi nella definizione e implementazione di politiche di mobilità sostenibile;
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Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL): “strumento di pianificazione degli spostamenti sistematici casa-lavoro del personale dipendente di una singola unità locale lavorativa”.
Quali sono le funzioni del mobility manager aziendale e del mobility manager d’area ?
Al mobility manager aziendale sono attribuite le seguenti funzioni:
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promozione, attraverso l’elaborazione del PSCL, della realizzazione di interventi per l’organizzazione e la gestione della domanda di mobilità del personale dipendente, al fine di consentire la riduzione strutturale e permanente dell’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane;
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supporto all’adozione del PSCL;
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adeguamento del PSCL anche sulla base delle indicazioni ricevute dal Comune territorialmente competente, elaborate con il supporto del mobility manager d’area;
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verifica dell’attuazione del PSCL, anche ai fini di un suo eventuale aggiornamento, attraverso il monitoraggio degli spostamenti dei dipendenti e la valutazione, mediante indagini specifiche, del loro livello di soddisfazione;
Al mobility manager aziendale sono altresì assegnate le seguenti funzioni:
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cura dei rapporti con enti pubblici e privati direttamente coinvolti nella gestione degli spostamenti del personale dipendente;
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attivazione di iniziative di informazione, divulgazione e sensibilizzazione sul tema della mobilità sostenibile;
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promozione con il mobility manager d’area di azioni di formazione e indirizzo per incentivare l’uso della mobilità ciclo-pedonale, dei servizi di trasporto pubblico e dei servizi ad esso complementari e integrativi anche a carattere innovativo;
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supporto al mobility manager d’area nella promozione di interventi sul territorio utili a favorire l’intermodalità, lo sviluppo in sicurezza di itinerari ciclabili e pedonali, l’efficienza e l’efficacia dei servizi di trasporto pubblico, lo sviluppo di servizi di mobilità condivisa e di servizi di infomobilità.
Al mobility manager d’area sono attribuite le seguenti funzioni:
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attività di raccordo tra i mobility manager aziendali del territorio di riferimento, al fine dello sviluppo di best practices e moduli collaborativi, anche mediante convocazione di riunioni, una tantum o con cadenze periodiche, e organizzazione di incontri e seminari, comunque denominati, e svolgimento di ogni altra attività utile al miglioramento delle pratiche di redazione dei PSCL;
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supporto al Comune di riferimento nella definizione e implementazione di politiche di mobilità sostenibile;
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acquisizione dei dati relativi all’origine/destinazione ed agli orari di ingresso ed uscita dei dipendenti e degli studenti forniti dai mobility manager aziendali e scolastici e trasferimento dei dati in argomento agli enti programmatori dei servizi pubblici di trasporto comunali e regionali.
Che requisiti devono possedere il mobility manager aziendale e il mobility manager d’area?
Il mobility manager aziendale e il mobility manager d’area sono nominati tra soggetti in possesso di un’elevata e riconosciuta competenza professionale e/o comprovata esperienza nel settore della mobilità sostenibile, dei trasporti o della tutela dell’ambiente.
I comuni soggetti individuano il mobility manager d’area e il mobility manager aziendale tra il personale in ruolo avente i requisiti di cui al comma precedente
Le aziende di cui all’articolo 3, comma 1 assicurano che i mobility manager aziendali siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
Quali sono i comuni e le aziende soggetti alla redazione del PSCL?
Sono soggette alla redazione del piano spostamento casa lavoro (PSCL) le imprese e le pubbliche amministrazioni, con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti.
Al fine della verifica della soglia dei 100 dipendenti in ogni singola unità locale ai sensi del comma 1, si considerano come dipendenti le persone che, seppur dipendenti di altre imprese e pubbliche amministrazioni, operano stabilmente, ovvero con presenza quotidiana continuativa, presso la medesima unità locale.
Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL)
Il PSCL andrà presentato entro il 31 dicembre di ogni anno in tutte le PA e aziende soggette.
Il PSCL ha lo scopo di ridurre il traffico veicolare privato e individuare le misure utili a orientare gli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente verso forme di mobilità sostenibili alternative all’uso individuale del veicolo privato, inoltre dovrà definire quelli che saranno i benefici conseguibili con l’attuazione delle misure previste, valutando i vantaggi sia per i dipendenti coinvolti, in termini di:
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tempi di spostamento;
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costi di trasporto;
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comfort di trasporto.
Sia per l’impresa o la pubblica amministrazione che lo adotta in termini:
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economici e di produttività;
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ambientali, sociali ed economici.
Come redigere il PSCL (Piano Spostamento Casa Lavoro)?
In fase di prima applicazione, i PSCL sono adottati entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
Il decreto è entrato in vigore il 27 Maggio 2021 quindi è necessario adottare i PSCL entro il 23 Novembre 2021.
Abbiamo parlato approfonditamente delle linee guida approvate dal ministero della transizione ecologica (in concerto con il ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile) nel nostro articolo “Linee Guida per la redazione del PSCL (Piano Spostamenti Casa Lavoro)” che potete leggere cliccando sul link.
Certificazione professionale del Mobility manager: UNI/PdR 35:2018.
L’UNI assieme ad A.I.A.G.A. (Associazione Italiana acquirenti e gestori di auto aziendali) ha pubblicato la prassi di riferimento UNI/PdR 35:2018 Profili professionali della mobilità aziendale – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza e indirizzi operativi per la valutazione della conformità.
La prassi di riferimento definisce i requisiti relativi ai profili professionali della mobilità aziendale, individuandone compiti e attività specifiche e relative conoscenze, abilità e competenze, definite sulla base dei criteri del Quadro europeo delle qualifiche (EQF). Il documento fornisce gli indirizzi operativi per la valutazione della conformità ai requisiti di conoscenza, abilità e competenza definiti per i profili professionali afferenti alla mobilità aziendale elencati qui di seguito:
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mobility manager;
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fleet manager;
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travel manager;
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corporate mobility manager.
Tale documento può essere utilizzato per certificazione professionale dei profili professionali sopra indicati.
Chiariamo subito che il decreto DM 11/5/2021 non richiede la certificazione della figura del mobility manager, ma ci potrà essere nel mercato richiesta per una valorizzazione di tale figura professionale.
Riferimenti normativi
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Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti.
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Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il “Nuovo codice della strada” e s.m.i.
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Decreto 27 marzo 1998 del Ministero dell’ambiente “Mobilità sostenibile nelle aree urbane”.
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Decreto 20 dicembre 2000 del Servizio IAR del Ministero dell’Ambiente “Incentivazione dei programmi proposti dai mobility managers aziendali”.
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Legge del 28 dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” .
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Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF) .
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UNI CEI EN ISO/IEC 17024 Valutazione della conformità – Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di persone.
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Linee guida per la redazione del PSCL approvate tramite decreto interministeriale n. 179 del 12 Maggio 2021.