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Pubblicato il 29 Dicembre, 2017

Alternanza scuola lavoro – sicurezza degli studenti – carta dei diritti e doveri

 

Prima di entrare nel merito degli obblighi relativi alla sicurezza degli studenti è meglio partire dallo scopo per cui sono state introdotte norme in materia di alternanza scuola lavoro:

Le troviamo nell’articolo 1 del Decreto 195/2017: “dare agli studenti l’opportunità di conoscere ambiti professionali, contesti lavorativi e della ricerca, utili a conseguire e integrare le competenze curriculari, nella prospettiva della prosecuzione degli studi e dell’ingresso nel mondo del lavoro”

Destinatari delle nuove norme sono gli studenti degli istituti tecnici e professionali, nonché dei licei, impegnati nei percorsi di alternanza negli ultimi 3 anni del percorso di studi.

Gli studenti devono dedicare all’alternanza almeno 400 ore (Negli Istituti tecnici e professionali) e 200 ore nei licei negli ultimi 3 anni del percorso di studi.

Viene chiarito, anche se non era necessario, che i percorsi di alternanza scuola lavoro sono parte integrante e coerente del percorso di studi.

Strutturalmente i percorsi di alternanza scuola lavoro:

-sono progettati, attuati, valutati e verificati sotto responsabilità dell’istituzione scolastica che attinge a specifiche fonti di finanziamento

-necessitano di una “convenzione” con le strutture ospitanti (associazioni, camere di commercio, enti pubblici e privati, compreso il terzo settore, ordini professionali, musei e istituzioni culturali, enti sportivi riconosciuti dal CONI, finalizzata a normare l’accoglimento degli studenti

-non costituiscono rapporto individuale di lavoro

-realizzano “apprendimento in situazione lavorativa”

Viene dato molto peso ai diritti e doveri degli studenti, infatti tale decreto si chiama anche “Regolamento recante la carta dei diritti e doveri degli studenti in alternanza scuola lavoro…

Veniamo a quali sono i principali diritti:

-ambiente di apprendimento favorevole alla crescita della persona ed ad una formazione qualificata

-gli studenti ( o i genitori) hanno diritto ad avere una dettagliata informazione sul progetto e le sue finalità

-essere supportati da un tutor interno (scolastico) e dell’ente ospitante

-vedere riconosciuti i risultati dell’apprendimento conseguito

-esprimere una valutazione dell’efficacia e della coerenza (rispetto al piano di studi) del percorso di alternanza effettuato

E i doveri:

-garantire la presenza di almeno 3 quarti delle ore minime previste dall’alternanza scuola lavoro. Da quanto si capisce sono obbligatorie

-rispettare le regole di comportamento della struttura ospitante e dell’istituzione scolastica di appartenenza

-rispettare le norme in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro

-obblighi di riservatezza in merito ai dati e informazioni acquisite nel periodo di alternanza

Alternanza scuola lavoro - sicurezza degli studenti - carta dei diritti e doveri

E veniamo finalmente agli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro connessi all’alternanza scuola lavoro

Anche se non si tratta di un rapporto di lavoro, si tratta in ogni caso di “apprendimento in situazione lavorativa” che significa probabilmente svolgere alcune attività (sotto supervisione) o almeno osservare molto da vicino operatori esperti, quindi essere esposti ad alcuni rischi. Il modello cui si ispira il decreto è quello relativo ai lavoratori somministrati:

  1. Gli studenti sono equiparati allo “status” di lavoratori
  2. Il numero massimo ammesso dipende dalle effettive capacità strutturali e organizzative della struttura ospitante
  3. Rapporto massimo studenti tutor di 1:5, 1:8, 1:12 per attività a rischio alto/medio/basso.
  4. Agli studenti deve essere garantita la sorveglianza sanitaria nei casi previsti per legge: effettuata a cura delle aziende sanitarie locali o altro soggetto definito nella convenzione.
  5. Deve essere garantita l’assicurazione Inail per infortuni e malattie professionali nonché coperti da una assicurazione di responsabilità civile nei confronti di terzi (con oneri a carico dell’istituzione scolastica)
  6. Formazione generale effettuata dall’istituzione scolastica (competenza dei dirigenti scolastici), anche in modalità  e-learning su piattaforme pubbliche, o accedendo a convezioni con Inail o organismi paritetici (??), o mediante compartecipazione da definire nella convenzione.
  7. Formazione specifica effettuata dall’istituzione ospitante (nella convezione si stabiliscono i relativi oneri)

Per la gestione del funzionamento di questo meccanismo sono previste apposite commissioni territoriali, presso l’ufficio scolastico regionale, con la presenza di dirigenti scolastici, insegnanti, studenti, genitori.

Stranamente nella commissione non sono previsti rappresentanti dei soggetti ospitanti (istituzioni e imprese)

 

Commento da parte ing. Riccardo Borghetto

Personalmente ritengo che l’alternanza scuola lavoro, se correttamente effettuata nel rispetto di quanto indicato, possa essere utile, sia agli studenti sia ai soggetti ospitanti.

Vi sono alcuni rischi:
-quello di avere manodopera a costo nullo, soprattutto dopo che i voucher sono stati virtualmente soppressi. Prima si potevano pagare gli studenti. Ora qualcuno penserà di averli gratuitamente.

-quello di rimpiazzare personale in ferie/assente per altre motivazioni con studenti

Con l’alternanza almeno gli studenti assolveranno l’obbligo della formazione generale che non sarà più un onere per le imprese/istituzioni all’atto dell’assunzione.

Per la formazione specifica vedremo come andrà. Siccome i progetti, distribuiti nel corso del triennio, avranno una durata minima di 25 giorni -50 giorni, vi è il rischio che le strutture ospitanti sfrutteranno i 60 giorni di ritardo concessi dall’accordo Stato Regioni del 21/12/2011 per non fare formazione specifica. Anche perché nessuno dei due soggetti vorrà sobbarcarsi i relativi oneri.

Il fatto che il decreto citi la sorveglianza sanitaria, implicitamente assume che vi possa essere esposizione a rischi tali da richiederla.

Per i soggetti ospitanti a nostro avviso è necessario:

  1. integrare il documento di valutazione dei rischi indicando la disponibilità ad accettare soggetti in alternanza scuola lavoro, il numero massimo nelle varie aree tenuto conto anche del rapporto massimo tra studenti e tutor indicato nel decreto.
  2. Identificare chiaramente le attività che possono/non possono essere svolte da soggetti di minore età
  3. Indicare i DPC/DPI necessari a svolgere in sicurezza le attività del progetto
  4. Identificare le attività che necessitano di formazione/addestramento specifico
  5. Identificare chi saranno i tutor
  6. Evidenziare la necessità di sorveglianza sanitaria (effettuata dalle ASL)

A livello di convenzione sarà da definire chi si sobbarcherà i costi della formazione/addestramento specifico, e le modalità di svolgimento della sorveglianza sanitaria.

Scarica il decreto 3/11/2017 numero 197 Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regimenti di alternanza scuola lavoro

 

 

Alternanza scuola lavoro – sicurezza degli studenti – carta dei diritti e doveri

 

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