D.lgs 81/08 modifica allegati 3A e 3B: D.M. 12/7/2016
Gli allegati 3A e 3B del D.lgs 81/08 sono stati modificati dal recente D.M. 12 Luglio 2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 184 dell’8 Agosto 2016 con entrata in vigore il 9 Agosto 2016.
Ricordiamo che gli allegati 3A e 3B del D.lgs 81/08 rappresentano la cartella sanitaria e di rischio (3A) e le informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori che sono sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte del medico competente (3B).
Tra le modifiche più importanti apportate dal D.M. 12/7/2016 segnaliamo:
–soppressione dell’obbligo di firma del lavoratore sul giudizio di idoneità nell’allegato 3A. In sostanza non è più obbligatorio che il medico informi il lavoratore di ricorrere contro il giudizio di idoneità. La soppressione della firma elimina un problema pratico per chi gestisce cartelle informatizzate, ma pone altri quesiti in merito alla decorrenza dei 30 giorni che il lavoratore ha a disposizione per opporsi al giudizio di idoneità.
–la trasmissione dei dati viene esclusivamente effettuata mediante piattaforma dell’Inail.
-sono eliminati alcuni campi come luogo e data di nascita
-viene modificata nella sezione 3B la tabella dei rischi lavorativi con l’inserimento dei rischi posturali, oggi non considerati; vi è un solo riferimento generico alla silice anziché alla silice libera cristallina, una modifica agli agenti fisici;
Tra le modifiche da considerare rilevanti vi è l’aggiunta della specificazione dei soggetti visitati con idoneità parziale ed inidoneità, prima assente e una diversa definizione dei soggetti sottoposti ad accertamenti per alcol e stupefacenti.
Ricordiamo che si è in attesa dell’approvazione in Conferenza Stato Regioni della nuova normativa relativa alle procedure per il controllo della assunzione di alcol e stupefacenti, in applicazione dell’art. 41 comma 4-bis del D.Lgs. 81/08.
Scarica il decreto 12 Luglio 2016 sulla modifica allegati 3A e 3B