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Pubblicato il 06 Agosto, 2017

Notizia presa da www.puntosicuro.it

Tessera di riconoscimento per i dipendenti di tutte le imprese esterne e lavoratori autonomi: l’obbligo dell’adozione riguarda tutti i lavori in appalto e subappalto, nelle aziende e negli enti pubblici e non solo nei cantieri. A cura di Rolando Dubini.

Tesserino di riconoscimento per i dipendenti di tutte le imprese esterne e lavoratori autonomi

A cura di Rolando Dubini, avvocato in Milano.

LE MODIFICHE RECENTI AI CONTENUTI DELLA TESSERA DI RICONOSCIMENTO

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2010, è stata pubblicata la Legge n. 136/2010, dal titolo “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”.

All’articolo 5 (titolato “Identificazione degli addetti nei cantieri”), è previsto che nella tessera di riconoscimento, prevista dall’art. 18, comma 1, lettera u), del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, dovrà essere precisata anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Tale provvedimento prevede all’articolo 5, titolato “Identificazione degli addetti nei cantieri” che

“La tessera di riconoscimento di cui all’articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l’indicazione del committente.”.

Inoltre, nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento, prevista dall’articolo 21, comma 1, lettera c), dello stesso decreto deve contenere anche l’indicazione del committente. Il provvedimento è entrato in vigore il 7 settembre 2010.

L’OBBLIGO DI ADOZIONE

Il tesserino con questi connotati aggiuntivi va adottato per tutte le attività in appalto e subappalto, indipendentemente dal luogo ove si svolgono, perché la sua limitazione al cantiere è stata eliminata nell’agosto 2007 dalla Legge 123/2007.

Prevale il riferimento all’articolo 18 comma 1 lett. u) del D.lgs. n. 81/2008. Giova infatti precisare che l’articolo è una porzione di testo in cui è suddiviso un atto normativo (costituzione, legge, decreto legislativo, regolamento ecc.) o, talora, un provvedimento o un contratto.

Solitamente l’articolo di qualunque legge o decreto legislativo o altra norma giuridica tratta un argomento specifico costituente parte della disciplina normativa; esplicitando contenuti prescrittivi e sanzionatori.

Talvolta subito dopo l’indicazione “art. (numero…)” – il testo dell’articolo è solitamente preceduto da un titolo, tradizionalmente denominato “rubrica”. Si noti, tuttavia, che tale titolo o rubrica non costituisce tecnicamente parte integrante della legge da applicare (rubrica legis non est lex) e pertanto, nell’eventuale ipotesi di contrasto logico, non si dovrà tenere conto del titolo stesso, ma solo dell'(altro) testo di cui si compone l’articolo.

Pertanto la tessera di riconoscimento, essendo relazionata esplicitamente all’articolo 18 comma 1 lettera u e implicitamente all’art. 26 comma 8 del d.lgs. n. 81/2008, l’obbligo della sua adozione riguarda tutti i lavori in appalto e subappalto, nei cantieri, nella fabbriche, nelle aziende e negli enti pubblici.

LA TESSERA DI RICONOSCIMENTO

L’articolo 18, comma 1 lettera u) del D.Lgs n. 81/2008, Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, prevede che il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono le attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono “nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro”.

L’articolo 26, comma 8 del D.Lgs n. 81/2008 prevede che “Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.”

L’articolo 21, comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 81/2008 prevede che”I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono: munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.”

L’articolo 20, comma 3 del D.Lgs n. 81/2008 prevede che “I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.”.

Dunque nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e subappalto devono essere muniti di tessera di riconoscimento sia

• i lavoratori occupati dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice;

• i componenti dell’ impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti.

GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA TESSERA DI RICONOSCIMENTO

L’articolo 5 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, integra le disposizioni previste dagli articolo 18 e 21 del TU Sicurezza, D.Lgs n. 81/2008, prevedendo l’inserimento di nuovi elementi nella tessera di riconoscimento.

In particolare, a decorrere dal 7 settembre 2010, data di entrata in vigore della Legge n. 136/2010, oltre ai dati già presenti sulla tessera di riconoscimento (fotografia, le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro), dovranno essere inseriti i seguenti elementi:

• per i lavoratori occupati dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice, la data di assunzione, nonché, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione;·

• per i lavoratori autonomi, l’indicazione del committente.

Pertanto, dal 7 settembre 2010:

a• la tessera di riconoscimento della quale l’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve munire i propri lavoratori deve contenere:

a1. le generalità del lavoratore (nome, cognome, data di nascita, ed eventualmente il luogo di nascita),

a2. fotografia del lavoratore,

a3. l’indicazione del datore di lavoro,

a4 la data di assunzione,

a5 in caso di subappalto, l’autorizzazione al subappalto;

b• la tessera di riconoscimento della quale devono munirsi i lavoratori autonomi qualora operino in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto, deve contenere:

b1 le proprie generalità,

b2 la propria fotografia,

b3 l’indicazione del committente.

LE SANZIONI

Per quanto riguarda i lavoratori occupati dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice gli obblighi relativi alla tessera di riconoscimento ricadono sia sul datore di lavoro che sul lavoratore stesso.

In particolare:

• il datore di lavoro e il dirigente, in caso di violazione dell’articolo 26, comma 8 del D.Lgs n. 81/2008, ovvero se non muniscono i propri dipendenti di tesserino di riconoscimento, sono puniti ai sensi dell’art. 55 comma 5 lettera i) del D. Lgs. n. 81/2008 con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore che non è stato munito di tesserino;

• il lavoratore, in caso di violazione dell’articolo 20, comma 3 del D.Lgs n. 81/2008, ovvero pur essendo stato munito dal datore di lavoro del tesserino di riconoscimento non lo ha esposto in modo visibile durante il lavoro, è punito ai sensi dell’art. 59 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 81/2008 con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro.

I lavoratori autonomi devono provvedere autonomamente alla predisposizione e all’esibizione della tessera di riconoscimento e gli stessi per la violazione dell’articolo 20, comma 3 del D.Lgs n. 81/2008 sono puniti ai sensi dell’art. 60 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 81/2008 con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro.

 

 

 

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