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Marchio di qualità Ecolabel: criteri ecologici

 

 criteri ecologici

L’Unione Europea ha sottoscritto a Bruxelles il 6 giugno scorso due decisioni che stabiliscono i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea Ecolabel per alcuni prodotti. Si tratta delle decisioni 330/2011 e 331/2011, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Europea il 7 giugno 2011, n. L148.
Decisione 330/2011, stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea Ecolabel ai computer portatili. Secondo lo stesso provvedimento, per computer portatili si intendono gli apparecchi dotati delle caratteristiche di cui all’art.1:
a) eseguono operazioni logiche ed elaborano dati, sono concepiti specificamente per essere portatili e per essere impiegati per un lungo periodo, con o senza alimentazione di rete;
b) dispongono di uno schermo integrato e sono in grado di funzionare con una batteria integrata o altre fonti di energia portatili.
Al fine di conseguire l’etichetta Ecolabel il prodotto deve soddisfare non solo i requisiti ecologici, ma anche le prescrizioni in materia di valutazione e verifica, riportati nell’allegato, e validi per tre anni dalla data di adozione della stessa decisione.
In particolare vengono definiti 14 criteri per ottenere Ecolabel:
1) risparmio energetico;
2) gestione del consumo;
3) mercurio nelle lampade fluorescenti;
4) sostanze e miscele pericolose;
5) sostanze elencate ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n) 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );
6) parti in plastica;
7) rumore;
8) contenuto riciclato;
9) istruzioni per l’uso;
10) riparabilità da parte dell’utente finale;
11) facilità di smontaggio;
12) prolungamento della durata di vita;
13) imballaggio;
14) informazioni riportate sull’Ecolabel.
Ciascun criterio prevede specifici requisiti di valutazione e verifica.
Le domande per l’assegnazione dell’ Ecolabel ai prodotti definiti computer portatili, vanno presentate a partire dalla data di adozione della presente decisione ed entro e non oltre il 30 giugno 2011. Tali domande possono basarsi sulla decisione 2005/343/CE o sulla nuova. Se l’ Ecolabel è assegnato in base a una domanda valutata secondo la precedente decisione, la 2005/343/CE, l’ Ecolabel stesso può essere utilizzato per dodici mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Decisione 331/2011, stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica Ecolabel alle sorgenti luminose, nel cui gruppo rientrano tutte quelle il cui flusso luminoso sia compreso tra 60 e 12000 lumen, per applicazioni di illuminazione generale direttamente o indirettamente collegate alla rete elettrica pubblica, dotate di un attacco di connessione classificato EN 60061 e concepite per emettere radiazioni visibili.
Sono esclusi dalle sorgenti luminose (art.2 co.2): lampade direzionali, lampade a scarica ad alta densità, lampade colorate, lampade per proiettori, lampade fotografiche e tubi per solarium, sistemi alimentati a batterie e altre sorgenti luminose non destinate ad applicazioni di illuminazione generale. Se non alimentati direttamente dalla rete, sono esclusi dal gruppo di prodotti i seguenti tipi di sorgenti luminose: lampade compatte integrali a fluorescenza, lampade ad incandescenza e lampade a LED.
Per conseguire la dicitura Ecolabel il prodotto deve rispettare i criterio ecologici, e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica, riportati nell’allegato, e validi per due anni dalla data di adozione della decisione stessa.

Lo scopo dei criterio è di favorire la riduzione dei danni o comunque dei rischi ambientali mediante ad esempio la riduzione del consumo energetico, e l’uso di risorse sia a livello di fabbricazione che di trattamento/smaltimento. Così facendo si ottengono anche altri vantaggi, quali: incoraggiare l’applicazione delle migliori pratiche e rafforzare la consapevolezza ambientale dei consumatori.
In particolare vengono definiti 11 citeri:
1) Efficienza energetica, durata di vita, mantenimento del flusso luminoso e tenore in mercurio
2) Accensione e spegnimento
3) Indice di resa del colore
4) Consistenza dei colori
5) Sostanze e miscele pericolose
6) Sostanze recensite in conformità all’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )
7) Componenti in plastica
8) Imballaggio
9) Istruzioni per l’uso
10) Responsabilità sociale
11) Informazioni presenti sul marchio di qualità ecologica dell’UE.
Le domande per l’assegnazione di Ecolabel ai prodotti rientranti nel gruppo sorgenti luminose vanno presentate entro e non oltre il 31 agosto 2011, e possono basarsi sui criteri di cui alla decisione 2002/747/CE o sui criteri stabiliti dalla presente decisione. Laddove i marchi di qualità ecologica vengano attribuiti secondo i criteri stabiliti dalla precedente decisione, gli stessi possono essere utilizzati per dodici mesi a partire dalla data di adozione della presente decisione.

Per ulteriori dettagli e chiarimenti vi invitiamo a contattarci.

 

Marchio di qualità Ecolabel: criteri ecologici

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