Allegato XIV Regolamento REACH
E’ stato modificato l’ allegato XIV del regolamento REACH, ovvero l’allegato che riporta l’elenco delle sostanze bandite, ovvero delle sostanze chimiche che non potranno essere immesse sul mercato o usate a meno che non sia stata concessa un’autorizzazione per un uso specifico.
L’ allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, è stato modificato attraverso la pubblicazione del Regolamento dell’Unione Europea del 14 febbraio 2012, n. 125/2012, in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 15 febbraio 2012 n. L41.
Una sostanza chimica inserita nell’ allegato XIV del regolamento REACH viene ritenuta estremamente pericolosa, in quanto cancerogena e/o tossica per la riproduzione (SVHC)
Il nuovo Regolamento prevede l’inserimento nell’ allegato XIV di 8 nuove sostanze SVHC, quali:
• Diisobutilftalato (DIBP)
• diarsenico triossido
• pentaossido di diarsenico
• cromato di piombo
• giallo di piombo solfo cromato (colorante CI Pigment Yellow 34)
• piombo cromato molibdato solfato rosso (colorante CI Pigment Red 104)
• fosfato di tris (2-cloroetile) (TCEP)
• 2,4-dinitrotoluene (2,4 DNT)
Chi vorrà comunque continuare a commercializzare o utilizzare una delle sostanze SVHC presenti nell’ allegato XIV del regolamento REACH, deve presentare richiesta di autorizzazione all’ECHA, entro 18 mesi dalla scadenza.
Per ciascuna delle sostanze SVHC elencate è fissata infatti una “data di scadenza”.
A partire da tale data le sostanze SVHC potranno essere immesse sul mercato o usate soltanto se è stata concessa un’autorizzazione o se è stata presentata una domanda di autorizzazione entro almeno 18 mesi dalla data fissata.
Per le nuove sostanze SVHC non sono al momento previsti usi o categorie di usi esentati dall’obbligo di autorizzazione.
I costi elevati e i tempi della procedura di autorizzazione hanno lo scopo di scoraggiare l’ulteriore utilizzo o commercio di quelle sostanze SVHC. Per questo potrebbero portare a una scomparsa dal mercato delle stesse sostanze nell’ allegato XIV del regolamento REACH, per le quali sarà necessario cercare dei sostituti meno pericolosi.
Di fatto le sostanze SVHC inserite nell’ allegato XIV del regolamento REACH diventano a tutti gli effetti sostanze bandite dal mercato.