Linee applicative Accordi formazione 25 07 2012
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Linee applicative Stato Regioni accordi formazione â commento ing. Riccardo Borghetto
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Dopo tanta attesa da parte degli operatori, finalmente il 25/7/2012, la Conferenza Stato Regioni ha approvato le linee applicative dei due accordi relativi alla formazione e in particolare quelli relativi allâart 34 (datore di lavoro che svolge la funzione di RSPP) e lâart 37 (lavoratori, preposti, dirigenti) approvati in data 21/12/2011.
Il testo è riportato in Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2012.
Il testo delle linee applicative inoltre interpreta alcune scadenze relative allâaggiornamento della formazione RSPP.
Si tratta di un documento che interpreta e chiarisce i precedenti: in pratica significa che gli accordi erano scritti male.
Le linee applicative si compongono di 23 pagine e molto prolisse. Il testo riprende i due accordi Stato Regioni e fornisce i chiarimenti che gli operatori hanno chiesto. Chiarimenti che in alcuni casi sono banali, in altri punti come vedremo, fanno pensare e non ci trovano dâaccordo.
Il testo delle linee applicative è scaricabile dal sito del Ministero del Lavoro. Per comodità lo abbiamo messo anche nel nostro.
Lo scopo delle linee applicative è fornire una interpretazione autentica da fornire alle aziende e agli organi di vigilanza.
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Obblighi dei soggetti di cui allâart 21 D.lgs 81/08
Viene chiarito che i soggetti di cui allâart 21 (componenti impresa familiare, autonomi, coltivatori diretti, ecc) non hanno lâobbligo della formazione di cui allâart 37, ma hanno lâobbligo della formazione prevista da specifiche norme speciali (ad es. DPR 177/2011 per gli spazi confinati) o quella prevista allâart 73 comma 5 per le abilitazioni allâuso di attrezzature pericolose.
Formazione dirigenti e preposti
Lâapplicazione degli accordi Stato Regioni ai dirigenti e preposti è facoltativa.
Quindi il datore di lavoro può progettare ed erogare corsi per dirigenti e preposti difformi rispetto a quanto prescritto negli accordi.
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Formazione art 37 e formazione derivante da norme speciali
La formazione dei lavoratori di cui allâart 37 non esaurisce tutti gli obblighi formativi da parte del Datore di Lavoro.
In presenza di obblighi derivanti da articoli inseriti in titoli oltre il I o da altre norme speciali il datore di lavoro deve integrare la formazione.
A titolo di esempio costituiscono norme âspecialiâ :
-la formazione art 73 comma 5 (che rimanda allâaccordo Stato Regioni del 22/2/2012) relativa alle attrezzature i cui conduttori richiedono abilitazione.
-la formazione per montatori di ponteggi (allegato XXI D.lgs 81/08)
-la formazione per esposti ad amianto di cui allâart 258
 Non sono norme speciali e quindi rientrano nel computo delle ore della formazione sui rischi specifici:
-la formazione su MMC
-la formazione VDT
Come si fa a capire se si tratta o meno di norme speciali ?
Il criterio è quello di verificare se la normativa individua in modo puntuale e peculiare le caratteristiche del corso (durata, contenuti minimi, requisiti di chi eroga il corso ecc.)
Se ci sono è norma speciale e quindi va sommata a quella dellâaccordo, in caso contrario rientra negli argomenti della formazione specifica.
 I corsi di cui alla direttiva Seveso 16/3/1998 e quelli del Ministero delle Infrastrutture dei trasporti del 16/10/2009 per la formazione dei conducenti di veicoli stradali adibiti al trasporto merci o passeggeri sono da considerarsi equivalenti o superiori a quelli previsti dellâaccordo per cui non è necessario duplicare la formazione.
Addestramento
Gli accordi non comprendono lâaddestramento (come per esempio quello richiesto per i DPI di terza categoria ai sensi D.lgs 475/1992) che dovrĂ essere effettuato a parte.
Formazione minima e valutazione dei rischi
La quantitĂ di formazione che deve essere erogata si deve basare sulla valutazione dei rischi e sulle attivitĂ concretamente svolte. Le ore previste dagli accordi vanno intese come valore minimo.
Qualora la valutazione dei rischi evidenzi rischi particolari in una azienda classificata (in base allâATECO) Â a rischio basso, va fatta formazione adeguata, corrispondente al rischio medio o alto.
Parimenti se vi sono soggetti non esposti a rischio, basta la formazione per rischio basso.
Entrata in vigore degli accordi
Il testo degli accordi in alcune parti faceva riferimento allâentrata in vigore, in altre parti alla data di pubblicazione.
Per cui quando sono usciti vi era una situazione di massima incertezza.
Alcuni autorevoli interpreti del Ministero del Lavoro hanno inizialmente comunicato informalmente in convegni e incontri che lâentrata in vigore è il 26/1/2012 cioè 15 gg dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, avvenuta lâ11/1/2012. In tale periodo molte aziende si sono attivate per redigere rapidamente un piano formativo prima del 26/1.
 Ora il testo della linea guida Stato Regioni recita âil Governo, le Regioni e le Provincie autonome convengono che tali termini (dellâentrata in vigore NDR) debbano identificare sempre nella data dellâ11 Gennaio 2012â Â
Quindi gli accordi entrano in vigore in tale data e da tale data vanno conteggiati tutti i regimi transitori.
Abbiamo dei legislatori non professionali che scrivono norme indeterminate nellâentrata di vigore che necessitano di interpretazione e di âconvenzioneâ, cioè di date convenzionali. Dovâè il diritto ?
E cosa succederà in caso di ispezione alle aziende che in virtÚ delle informazioni  diramate dagli stessi ambienti si sono attivate con piani formativi ridotti ?
Collaborazione con gli organismi paritetici
Abbiamo giĂ avuto modo di comunicare che non ci piace questo modo di normare che va contro la libertĂ economica e la limita solo in virtĂš di forti interessi.
La linee guida ripercorre tutta la normativa in vigore, le circolari ministeriali ecc. fornendo le seguenti indicazioni:
- âla norma non impone al datore di lavoro di effettuare la formazione necessariamente con gli organismi paritetici, quanto, piuttosto di mettere i medesimi a conoscenza della volontĂ di svolgere una attivitĂ formativa.â
- Non vi è alcun obbligo di seguire le indicazioni degli organismi paritetici nel progettare la formazione.
- Gli organismi paritetici validi sono quelli costituiti dalle associazioni dei datori di lavoro e sindacati comparativamente piĂš rappresentativi sul piano Nazionale e devono operare nel settore e territorio di competenza (Provincia, Regione, Nazione) possedendo entrambi i requisiti. Tali associazioni devono essere firmatarie di un contratto collettivo Nazionale di Lavoro. Il datore di lavoro deve verificare tali requisiti.
- Per smascherare i finti organismi paritetici viene puntualizzato che il Ministero non accredita nessun organismo paritetico e a nulla vale lâinvio di documentazione al Ministero a tale scopo.
- Gli organismi paritetici non possono âaccreditareâ formazione svolta da altri soggetti, ma devono effettuare la formazione direttamente con proprie strutture o partecipate o utilizzando strutture giĂ accreditate a livello Regionale. In pratica non possono proporsi per vendere attestati.
- La richiesta di collaborazione allâorganismo paritetico (anche uno solo se ne esistono diversi)  può essere inviata anche dallâente formativo cui lâazienda intende rivolgersi e può avvenire anche per semplice posta elettronica.
Detto questo non era meglio tirare una riga su tutto il capitolo paritetici che crea piĂš problemi che altro ?
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Formazione E-Learning
Le Linee applicative Stato Regioni sugli accordi formazione ripercorrono i requisiti affinchè lâE-learning possa essere considerata valida.
Non ci sono grosse novitĂ . Le uniche di rilievo sono:
- Non è richiesta una presenza costante per il tutor, ma piuttosto la sua disponibilità a intervenire con modalità e tempi predefiniti
- La verifica finale âin presenzaâ può essere svolta anche in videoconferenza (ad es. via Skype)
- Non sono validi i corsi di âtrasmissione di lezioni frontali a distanzaâ, che peraltro non sono valide nemmeno come lezioni ordinarie
Riconoscimento formazione pregressa
La data che divide il regime vecchio e quello nuovo è lâ11/1/2012.
I corsi che a tale data erano âformalmente e documentalmenteâ organizzati possono essere documentati in vario modo, anche senza data certa (verbali, bandi ecc.)
Viene chiarito lâerrore che il termine del completamento del percorso formativo particolare e aggiuntivo del preposto è di 18 mesi e non quello riportato erroneamente al punto 11 lettera di 12 mesi.
Formazione e neo assunti (o cambi mansione)
Su questo punto specifico è necessaria una riflessione.
La formazione dei neoassunti (valida anche per preposti e dirigenti) va effettuata facendo in modo che venga completato il percorso formativo PRIMA dellâinizio dellâattivitĂ richiesta (entrata in ruolo per dirigenti e preposti), e solo ove non sia possibile, per ragioni che spetta al datore di lavoro evidenziare, il percorso formativo può essere completato entro e non oltre 60 gg dallâinizio attivitĂ lavorativa.
Sembra quindi che la possibilitĂ di usufruire dei 60 gg non sia automatica, ma di carattere eccezionale. A questo punto il quesito si sposterĂ su quali ragioni potranno essere considerate valide e quali no.
 Viene indicato che nellâallegato II (tabella Ateco) per un errore materiale non è stato trascritto il codice 33 della lettera C âriparazione, manutenzione e installazione di macchine e apparecchiatureâ classificato ad alto rischio.
Attestati e regime pregresso
 PoichĂŠ è possibile evitare la formazione giĂ fatta purchè documentata, viene stabilito che âcopia dellâattestato relativo alla formazione effettuata è opportuno venga rilasciata al lavoratore, preposto o al dirigenteâ.
Il fatto che venga scritto âè opportunoâ non rende cogente la materia. Le aziende hanno interesse a far circolare liberamente gli attestati e non trattenerli in modo che in fase di   assunzione hanno minori costi da sostenere per la formazione dâobbligo.
Docenti : esperienza triennale
Viene chiarito che il requisito si intende soddisfatto in caso di svolgimento continuativo delle funzioni di insegnamento e/o professionali per almeno 3 anni nel quinquennio anteriore alla data di pubblicazione dellâaccordo.
Aggiornamento quinquennale
Nellâaggiornamento non è compresa la formazione per trasferimento e cambio mansioni e introduzione di nuovi processi, tecnologie, sostanze e preparati pericolosi. Non è compresa la formazione in relazione a nuovi rischi.
Lâaggiornamento decorre dalla data di completamento dellâultimo corso fatto, può essere effettuata in unica soluzione o per blocchi distribuiti nei 5 anni.
Per âconvenzioneâ gli accordi decorrono sempre dalla data del 11/1/2012 per cui coloro che alla data di entrata in vigore risultavano giĂ formati, la scadenza è 11/1/2017.
Interessante, e costituisce novitĂ , il fatto che si possa effettuare aggiornamento anche mediante partecipazione a convegni e seminari (quindi oltre il limite delle 35 persone) nei limiti di 1/3 del monte ore (quindi al massimo 2 ore su 6 nel quinquennio), sempre che tali eventi trattino le materie previste dagli accordi per quanto attiene lâaggiornamento e vi sia verifica finale di apprendimento.
Altra novità è il fatto che per i preposti lâaggiornamento vale anche per lâaggiornamento in qualitĂ di lavoratori.
La formazione particolare e aggiuntiva del preposto è credito formativo permanente solo se la posizione del preposto rimane analoga. Se il preposto cambia posizione va rifatta la formazione particolare e aggiuntiva del preposto.
Aggiornamento formazione RSPP e perdita requisiti
La data di decorrenza dellâaggiornamento RSPP relativamente allâaccordo del 26/1/2006 è definita nellâaccordo del 5/10/2006. Tale data è utile per la decorrenza degli RSPP e ASPP che avevano usufruito dei crediti professionali pregressi (tabella A4 e A5 dellâaccordo 26/1/2006).
In pratica: per coloro che avevano usufruito dellâesonero, lâobbligo di aggiornamento del modulo B decorreva al 14/2/2007 e doveva essere completato entro il 24/2/2012.
PoichĂŠ molti RSPP non hanno ancora provveduto viene chiarito che il mancato assolvimento dellâobbligo di aggiornamento nei tempi previsti comporta la perdita dellâoperativitĂ .
In pratica se non ti aggiorni in tempo non puoi rimanere nelle funzioni di RSPP /ASPP (con conseguente esposizione del Datore di Lavoro alla mancata nomina RSPP).
Una volta completato lâaggiornamento si può riprendere lâoperativitĂ .
Per chi usufruisce dellâesonero dal modulo B in base allâart 32 comma 5 (titoli di studio come Laurea ecc) lâobbligo di aggiornamento decorre dallâentrata in vigore del D.lgs 81/08 e cioè dal 15/5/2008 e deve essere completato entro il 15/5/2013.
Per chi si è laureato dopo il 15/5/2008 lâobbligo dellâaggiornamento quinquennale decorre dalla data di laurea.
Linee applicative Accordi formazione 25 07 2012
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