Nel Testo unico sicurezza D.lgs 81/08 sono presenti due allegati:
-3a: cartella sanitaria e di rischio
-3b: informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria
Tali documenti vanno compilati dal medico competente ed esprimono il risultato della sorveglianza sanitaria. Tali allegati erano già stati modificati dal D.lgs 106/2009.
Sono stati ulteriormente modificati dalla Conferenza Stato Regioni già il 15/3/2012 e pubblicati in Gazzetta Ufficiale con Decreto 9 luglio 2012 del ministero della Salute “Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Ricordiamo che la cartella sanitaria e di rischio:
· riporta i fattori di rischio a cui il lavoratore é esposto e i livelli espositivi;
· reca la firma del lavoratore in occasione della visita medica e all’atto del rilascio del giudizio di idoneità (che deve essere anche consegnato all’interessato)
· viene conservata nel luogo concordato tra Medico Competente e azienda;
Alla cessazione del rapporto di lavoro la cartella sanitaria e di rischio:
- viene consegnata in copia al lavoratore
- viene conservata a carico del datore di lavoro per almeno 10 anni.