Regolamento gas fluorurati 842 2006
In data 12 aprile 2013 entra in vigore il D.lgs 26/2013 “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra” con le sanzioni per chi non rispetta il regolamento comunitario sui gas fluorurati a effetto serra.
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 2013
Le sanzioni sono molto elevate: è previsto arresto da 3 a 9 mesi e multe fino a 150 mila euro a carico di:
–imprese
-produttori
-importatori
-proprietari
Di impianti di refrigerazione, condizionamento, antincendio e pompe di calore che violino le disposizioni previste dalle normative in materia (DPR 27 gennaio 2012, n. 43).
Le sanzioni colpiscono la violazione degli obblighi in materia di:
· contenimento delle perdite di gas fluorurati
· recupero di gas fluorurati
· certificazione delle imprese
· trasmissione delle informazioni
· etichettatura dei prodotti e delle apparecchiature
· divieti d’uso
· immissione in commercio
· iscrizione al Registro.
Le sanzioni sono prevalentemente amministrative di natura pecuniaria e variano da 500 euro fino a 150 mila euro in relazione alla gravità della condotta (controllo dell’uso degli HFC, dei PFC e dell’esafluoruro di zolfo, tenuta del registro di impianto). Per chi immette in commercio prodotti o apparecchiature che contengono gas fluorurati ad effetto serra o vìola le norme sul controllo dell’uso di esafluoruro di zolfo è condannato anche con l’arresto da tre mesi a nove mesi.
Registro telematico Nazionale delle persone e imprese che operano con gas fluorurati
Il 12 Aprile oltre a entrare in vigore le sanzioni di cui al punto precedente entra in vigore scade il termine per l’iscrizione al Registro telematico nazionale da parte delle persone e delle imprese che svolgono attività su apparecchiature e impianti contenenti i gas fluorurati ad effetto serra. In caso di mancata iscrizione la sanzione prevista varia da 1.000 a 10 mila euro.
Praticamente è passato il concetto dei frigoristi come “esperti”.
E’ stato istituito il Registro Telematico Nazionale per i frigoristi e tutti coloro che operano nella filiera refrigerazione e condizionamento. Entro il 12/4/2013, tecnici e imprese che eseguono operazioni su impianti che contengono refrigeranti fluorurati devono iscriversi: Hanno a disposizione 180 giorni per certificarsi cioè per prendere il patentino. Passato tale termine saranno considerati “abusivi” e incorreranno in sanzioni.
Per l’iscrizione nel Registro Telematico Nazionale (ai sensi art 13 DPR 43/2012) si deve accedere al portale www.fgas.it e ottenere il certificato provvisorio che consente di operare per 180 giorni in attesa di conseguire la certificazione. Entro tale periodo, sia le imprese che gli addetti dovranno ottenere la certificazione definitiva, rilasciata da un Organismo di certificazione accreditato (ICMQ).
Sono coinvolti tutti coloro che svolgono le attività di: installazione, manutenzione e riparazione di condizionatori d’aria e pompe di calore e frigoriferi contenenti gas fluorati; recupero di gas da impianti di condizionamento dei veicoli a motore e installazione, manutenzione e riparazione di impianti di protezione antincendio.
La gestione del Registro è affidata alle Camere di Commercio competenti, capoluogo di regione e di provincia autonoma.
Per approfondire l’argomento rimandiamo al sito ufficiale del Registro www.fgas.it.
ATTENZIONE: L’entrata in vigore del registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate FGAS, prevista per il 12 aprile 2013, è stata posticipata di 60 giorni.
Regolamento gas fluorurati 842 2006