Nella normativa italiana, troviamo una dualità sul termine “pericolosità” nella sua attribuzione ai rifiuti.
Infatti, l’allegato D del D.Lgs.152/06, che riporta l’elenco dei codici CER, li distingue in pericolosi e non pericolosi sulla base del processo che li ha prodotti, mentre, l’allegato I allo stesso decreto, definisce come accostare le caratteristiche di pericolo (identificate con la lettera “H”) ai rifiuti, in base a dei criteri.
Questo fa si che: l’allegato D ci dica che “un rifiuto è pericoloso se c’è l’*” mentre secondo l’allegato I “un rifiuto è pericoloso se è applicabile una caratteristica di pericolo H”. Tuttavia, ai rifiuti pericolosi per definizione, ovvero quelli pericolosi come da allegato D, non sempre è possibile attribuire una caratteristica di pericolo secondo quanto definito dall’allegato I.
Questo limite emerge in particolare in relazione alla frase H14, relativa alla pericolosità per l’ambiente, a causa dell’introduzione della Legge 28, del 24/03/2012, che fissa delle specifiche di concentrazione. Fino a prima di tale legge infatti, la caratteristica di pericolo H14 veniva assegnata in via cautelativa, soprattutto quando ad un rifiuto pericoloso non si riusciva ad assegnare nessun’altra caratteristica di pericolo perché non si raggiungevano le concentrazioni necessarie come da allegato I.
Con questa legge, l’H14 va assegnato secondo le indicazioni della normativa ADR, classe 9, M6 ed M7.
Se i rifiuti vengono classificati come ecotossici (in assenza di altre pericolosità secondo l’accordo ADR, per le quali bisogna rifarsi alla tabella di preponderanza dei pericoli), ovvero se viene attribuita la caratteristica di pericolo H14 è necessario:
utilizzare il numero ONU 3077 “materia pericolosa per l’ambiente, solida, nas” o 3082” materia pericolosa per l’ambiente, liquida, nas”.
In questo caso va utilizzata l’apposita dicitura all’interno del formulario barrando la casella “ADR SI”, vanno impiegati imballaggi omologati ONU con adeguata etichettatura e marcatura dei colli, mezzi in ADR con relativa placcatura e pannellatura, conducenti col patentino ADR (salvo il ricorso a particolari esenzioni), va nominato il consulente ADR ADR (salvo il ricorso a particolari esenzioni), va effettuata la formazione al personale coinvolto nelle operazioni di carico, scarico, trasporto e redazione dei documenti.
È possibile beneficiare dell’esenzione dall’obbligo di nomina del consulente ADR in alcuni particolari casi:
– quelli definiti alla sezione 1.8.3.2, e che riguardano le imprese:
· le cui attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, inferiori ai limiti definiti a 1.1.3.6 e 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5;
· che non eseguono, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose o operazioni di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che eseguono occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi;
– quelli definiti nel D. L. nr.35 del 27/1/2010:
· le imprese che effettuano trasporti in colli od alla rinfusa, in ambito nazionale, di materie od oggetti individuati alla colonna 2, categoria di trasporto 3, della tabella di cui alla sezione 1.1.3.6.3 dell’ ADR ai quali è associato il riconoscimento del livello di rischio più basso;
· le imprese che effettuano operazioni di carico delle merci di cui al punto precedente, in colli od alla rinfusa, ovvero anche in cisterna qualora le materie caricate siano residui di lavorazione e rifiuti prodotti dall’impresa stessa;
Tali esenzioni si applicano in base alle condizioni definite nel Decreto 4/7/2000 ovvero: per un numero massimo di operazioni annue pari a 24, con un limite massimo di 3 operazioni nello stesso mese, e per un totale complessivo massimo non superiore a 180 tonnellate e previa comunicazione di avvalersene all’ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri nella cui circoscrizione ha la sede o la rappresentanza legale, prima di dare avvio, per ciascun anno solare, alle operazioni.
Si ricorda che, pur usufruendo dell’esenzione dalla nomina del consulente ADR, rimangono tutta una serie di adempimenti da effettuare: utilizzo di imballaggi omologati ONU con adeguata etichettatura e marcatura dei colli, mezzi eventualmente conformi all’ADR con relativa placcatura e pannellatura, conducenti con relativo patentino ADR (salvo particolari esenzioni), formazione al personale coinvolto nelle operazioni di carico, scarico, trasporto e redazione dei documenti. Questa lista è da considerarsi indicativa e non esaustiva degli adempimenti ADR che potrebbero comunque delinearsi anche qualora si rientrasse nell’esenzione dalla nomina del consulente ADR.
Si ricorda che la mancata nomina del consulente ADR comporta una sanzione pecuniaria da 6.000 a 36.000 euro, mentre la mancata osservanza di alcune delle norme dell’ ADR porta ad esempio a sanzioni fino a 15.000 euro e all’ arresto fino a 6 mesi.
Lisa servizi è in grado di offrire un’analisi preliminare per determinare le esigenze specifiche della Vostra attività, anche in relazione agli adempimenti richiesti nel caso in cui si rientrasse nell’esenzione dalla nomina del consulente ADR.
Rifiuti pericolosi nomina consulente ADR