Indicazione oneri aziendali sicurezza obbligatoria
Nei lavori pubblici, la mancata indicazione degli oneri aziendali per la sicurezza (da non confondere con i costi per la sicurezza) comportano esclusione della gara.
A questa decisione è arrivata l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che ha emesso sentenza n. 3, del 20 marzo 2015 rovesciando completamente il parere autorevole di ITACA espresso il mese scorso.
La questione era molto controversa e anche ITACA aveva prodotto un documento (vedi notizia Lisa Servizi) per la definizione di come valutare la congruità degli oneri di sicurezza dal titolo “Verifica di congruità degli oneri aziendali della sicurezza nei contratti di lavori pubblici”.
Per ITACA (Istituto per l’innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale) la mancata indicazione degli oneri aziendali per la sicurezza non è motivo di esclusione dalla gara.
La sentenza ribalta completamente il parere di ITACA e fornisce un parere molto restrittivo che avrà notevoli implicazioni pratiche
In sostanza il Consiglio di Stato ha, quindi, elaborato il seguente principio di diritto: “Nelle procedure di affidamento di lavori i partecipanti alla gara devono indicare nell’offerta economica i costi interni per la sicurezza del lavoro, pena l’esclusione dell’offerta dalla procedura anche se non prevista nel bando di gara”.
Commento da parte ing. Borghetto:
Lavorare in Italia è sempre più complicato e la colpa è anche di certi giudici che si concentrano solo su astratti aspetti giuridici e non pensano mai alle implicazioni pratiche delle loro sentenze.