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Pubblicato il 20 Luglio, 2017

Sanzioni formazione senza organismi paritetici

Sanzioni formazione senza organismi paritetici

Torno mio malgrado su un tema che speravo fosse seppellito sopra 10 metri di terra: la questione della formazione effettuata in collaborazione con gli organismi paritetici.

Da concetto che doveva essere virtuoso nella direzione di una formazione di qualità, il mercato Italiano basato su obbligo e  sanzione ne ha prodotto dei mostri, finti organismi paritetici privati, senza alcuna rappresentanza reale, il cui unico business è vendere corsi e attestati.

Lo vediamo ogni giorno facendo una ricerca sul Web ove si sono organismi paritetici Nazionali composti da associazioni datoriali sconosciute e altrettanti sindacati sconosciuti privi di rappresentanza. Finalmente la nota fornisce una interpretazione identica alla nostra e definitiva (almeno spero).

Veniamo ai fatti.

E’ stato chiesto al ministero qual è la sanzione in cui un datore di lavoro incorre qualora si affidi ad un organismo paritetico tarocco, cioè privo dei requisiti di legge.

La risposta ( dell’8/6/15 da parte del Ministero del Lavoro e politiche sociali prot 37/9483) è articolata e richiama i vari interpelli finora già emessi andando oltre arrivando a interpretare i concetti di formazione sufficiente e adeguata. La conclusione, cui si poteva arrivare leggendo semplicemente i commi della legge è ovvia “il legislatore non ha previsto alcuna sanzione per la mancata osservazione a carico del comma 12 dell’articolo 37

La nota prosegue affermando che “alcuni Uffici, tuttavia, applicano all’ipotesi di formazione impartita dal datore di lavoro senza la collaborazione di un organismo paritetico la sanzione per la violazione dell’art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 ritenendo la formazione non sufficiente ed adeguata”.

Implicitamente la nota afferma che tale prassi non è corretta in quanto “Si ritiene invece che i termini di adeguatezza e sufficienza della formazione non debbano tanto accertarsi in base all’attuazione e/o alle modalità del rapporto collaborativo con gli organismi paritetici, ove presenti, quanto piuttosto in relazione al rispetto di quanto previsto nell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011”.

 

Di conseguenza – conclude la nota – “laddove un datore di lavoro eroghi una formazione senza la collaborazione di un organismo paritetico non può essere sanzionato, anche per i principi di legalità, tassatività e ragionevolezza, in base al combinato disposto dei commi 1 e 12 del citato art. 37 d.lgs. n. 81/2008, ritenendo che la formazione sia non sufficiente ed adeguata”.

 

Tradotto con un altro linguaggio più pratico: lasciamo stare gli organismi paritetici e occupiamoci di fare bene la formazione.  

Ing. Riccardo Borghetto

 

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