Pubblicato il 03 Maggio 2024

Patente a crediti: convertito il DL 19/2024 Legge 56 del 29/4/2024

Patente a crediti: convertito il DL 19/2024 Legge 56 del 29/4/2024

Il 29 maggio 2024 terremo un corso di formazione con rilascio di crediti RSPP/ASPP, CSE/CSP sul tema della patente a crediti.

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Registrati per scaricare il Position Paper " Patente a crediti in edilizia. Legge 56 del 29/4/2024 di conversione del DL 19/2024".

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Avevamo già fornito alcune informazioni sul DL 19/2024 e sulle criticità presenti.

Ora il DL 19/2024 è stato convertito in legge ed è stata a approvata la nuova formulazione della patente a crediti con la pubblicazione della Legge 29 aprile 2024 n. 56 (GU n.100 del 30.04.2024 – SO n. 19) di conversione del DL 2 marzo 2024, n. 19.

È stato sostituito completamente l’art. 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

In sintesi:

Il nuovo regime della patente a crediti parte dal 1° ottobre 2024, data in cui viene introdotto un nuovo sistema di qualificazione che prevede il possesso obbligatorio di una patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.
L’obbligo potrà essere anche esteso, con futuri decreti, ad altri settori.

La patente a crediti non è richiesta per i soggetti:

  • Che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (sembra quindi sia richiesta anche per chi entra in cantiere per altre motivazioni, come ad esempio per attività di manutenzione ai mezzi);
  • In possesso di un documento equivalente di un altro Stato (chi lo stabilisce?);
  • In possesso dell’attestazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 (questo potrebbe aprire un contenzioso di incostituzionalità)

Chi deve controllare il possesso della patente a punti?

Il committente (o responsabile dei lavori nei cantieri temporanei o mobili) devono verificare il possesso, da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti, anche se in regime di subappalto, della patente o dei requisiti alternativi. Sembra quindi che per i sub appaltatori l’onere sia in carico al committente o RL e non alle imprese affidatarie.

Punteggio della patente e condizioni per il rilascio 

Come già comunicato la patente ha una dotazione iniziale di 30 crediti ed è possibile operare solo con un punteggio pari o superiore a 15 punti. In assenza di tali requisiti, non è possibile operare, fatto salvo, il completamento delle attività in corso di cui sia stato eseguito almeno il 30% dei lavori. 

Chi rilascia la patente a crediti e sulla base di quali documenti?

La patente è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro previa presentazione della seguente documentazione: 

  • Iscrizione alla CCIAA;

  • Regolarità della formazione in materia di sicurezza del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi;

  • Possesso del DURC in corso di validità;

  • Del documento di valutazione dei rischi;

  • Designazione dell’Rspp; 

  • Possesso del DURF (documento unico di regolarità fiscale) 

Il possesso dei requisiti può essere autocertificato, salvo ritiro della patente una volta effettuati i controlli da parte INL. 

Le modalità di presentazione della richiesta di rilascio sia dei contenuti informativi della patente saranno definite con un futuro decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro. 

Collegamento tra i portali

Le informazioni relative alla patente sono inserite in un’apposita sezione del Portale nazionale del sommerso, e nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP). 

Decurtazione punti e ritiro della patente

La patente può essere sospesa in caso di morte o inabilità permanente del lavoratore fino ad un massimo di dodici mesi (con procedure da definire in futuro decreto).

Al testo unico sicurezza viene aggiunto il nuovo Allegato I-bis che definisce le violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente. Se nello stesso accertamento ispettivo sono contestate più violazioni, i crediti vengono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave. 

Sono provvedimenti definitivi le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all’articolo 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, divenute definitive.

Se nei cantieri si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’INL può sospendere, in via cautelare, la patente fino a dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14, comma 14.

Le prime 13 voci dell’allegato coincidono con quelle dell’allegato I. Le altre sono state aggiunte.

Allegato I-bis (articolo 27, comma 6)

FATTISPECIE DI VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA DECURTAZIONE DEI CREDITI DALLA PATENTE DI CUI ALL’ARTICOLO 27

Sanzioni

In mancanza della patente (o con un punteggio inferiore a 15), alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, si applicano una sanzione amministrativa pari al 10 % del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi. 

Criticità

Le avevamo già evidenziate nel nostro webinar gratuito e nei vari post. Direi che non sono state risolte. Sono state rimandate in futuri decreti, il che fa apparire la norma incompleta. Vediamo alcune criticità. Per una analisi più esaustiva rimandiamo al nostro corso di formazione:

  1. Se lo scopo della patente a crediti è quella di fare una selezione, di spingere le imprese ad una maggiore dimensione e organizzazione, stupisce il fatto che non vi siano, tra gli elementi obbligatori necessari per il rilascio della patente, requisiti tecnici (ad. es. presenza di un responsabile tecnico), economici (numero dipendenti, fatturato), qualità (certificazioni, modelli organizzativi), etici (sostenibilità ecc). I documenti richiesti sono quelli che di solito vengono richiesti dai committenti o fanno parte della qualifica tecnico professionale. E i punti rilasciati in fase iniziale sono gli stessi, sia per un artigiano che per una azienda di dimensione internazionale. Questo ci porta a pensare che la norma scritta in velocità sull’onda emotiva di quanto successo nell’incidente al cantiere di Firenze sarà modificata in futuro.

  2. La legge non è immediatamente attuativa, ma rimanda in diversi punti a futuri decreti. Dal momento che alcuni decreti previsti dal testo unico non sono ancora usciti in 15 anni, un po' di scetticismo è quanto meno lecito. Ricordiamo che è una norma nata per Decreto Legge che si usa per decretazione di urgenza. E’ una legge incompleta.

  3. L’allegato I bis fa confusione con l’allegato I. Dentro c’è di tutto, da reati di pericolo a reati di evento (da 25 a 29) a violazioni per lavoro irregolare. Per la definizione definitiva dei reati di evento e quindi la decurtazione, stante i tempi della magistratura penale, possono servire anni, il che rende poco pratico lo strumento.

  4. Rimane ingarbugliata e fonte di contestazioni la possibilità, per chi è senza patente, di completare l’opera se i lavori sono oltre il 30% del totale (il 30% di cosa?).

  5. Le modalità del reintegro dei crediti che nella precedente versione era basata su corsi di formazione adozione di modelli organizzativi, è stata soppresso con riferimento ad un futuro decreto. 

  6. Raccordo tra la sospensione cautelare da parte dell’ispettorato del lavoro in caso i infortuni con l’esito dei processi.

  7. Imprese estere: qual è il documento analogo alla patente a crediti?

Scarica la legge 56 del 29/4/2024

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